Con Provvedimento n 24383 del 26 gennaio 2021 intitolato "Modalità di consultazione delle banche dati catastali" l’Agenzia delle entrate informa che dal 1 febbraio sarà attivo il Sistema Integrato del Territorio Sit con gli atti e gli elaborati catastali registrati nel sistema informativo della agenzia.
Si specifica che il Sit "è attivato progressivamente sull’intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il catasto è gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano"
Il provvedimento fissa le regole di consultazione degli stessi atti:
- sia presso gli uffici
- sia per via telematica
nonché fissa le procedure che i sistemi informatici delle Pubbliche amministrazioni devono seguire per accedere online alla base dei dati catastali.
Per le visure in generale, si precisa che:
- gli atti catastali,
- gli elaborati planimetrici
- i documenti tecnici propedeutici alla predisposizione degli atti di aggiornamento geometrico,
restano consultabili da chiunque sia presso l’ufficio sia online.
Nel caso di consultazione on line la visione può avvenire solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a volte dietro il pagamento dei tributi speciali catastali.
In merito alla consultazione delle planimetrie delle unità immobiliari urbane essa è consentita a richiesta:
- del proprietario,
- del possessore,
- di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare
- di chi può dimostrare di agire per conto di questi.
È in ogni caso consentito l’accesso alle planimetrie catastali alla polizia giudiziaria e a quella economico-finanziaria, quando entrano in gioco l’ordine e la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale. E ancora libero accesso nelle ipotesi di gestione delle emergenze in ambito di protezione civile. Inoltre, consultazione aperta ai Comuni per i controlli urbanistici e la gestione della fiscalità immobiliare locale e alle Pubbliche amministrazioni per motivate esigenze, connesse ai propri compiti istituzionali.
Attenzione va prestata al fatto che per gli atti e gli elaborati catastali non inseriti nel Sit, resta la possibilità di consultare il cartaceo.
Ecco un elenco dei servizi disponibili estratto dal provvedimento in oggetto:
a) sono rilasciabili da sistema informativo le visure degli atti catastali:
- per soggetto;
- per immobile;
- elenco immobili;
- porzione della mappa;
b) sono rilasciabili da sistema informativo i seguenti elaborati catastali:
- elaborati planimetrici degli immobili;
- libretti delle misure degli atti di aggiornamento geometrico;
- monografie dei punti fiduciali;
- elenchi delle coordinate dei punti fiduciali;
c) sono consultabili a vista:
- gli atti catastali su supporto cartaceo;
- gli atti di aggiornamento geometrico;
- le monografie dei punti trigonometrici catastali;
- gli elaborati catastali, qualora esclusivamente su supporto cartaceo.
La suddetta lista non è comunque esaustiva e si precisa che l’elenco dettagliato delle tipologie di visura disponibili è reso noto mediante pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia.
Per le visure telematiche si precisa che:
- sono effettuate sul sito dell'Agenzia
- o tramite i servizi ad accesso diretto
- o attraverso quelli che necessitano di autenticazione
previo eventuale pagamento di tributi.
La consultazione “esente” è consentita esclusivamente tramite collegamento ai servizi di consultazione delle banche dati ipo-catastali disponibili nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia, previa adesione alle specifiche condizioni di servizio.
Per richiedere le visure presso gli uffici e presso gli sportelli catastali decentrati l’utente deve presentare apposita richiesta, con i modelli conformi a quelli pubblicati nel sito internet dell’Agenzia.
Per la consultazione telematica della banca dati catastale relativamente a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento il documento rimanda a quanto previsto nei provvedimenti del 4 marzo 2014 e del 2 agosto 2016.
Il provvedimento riporta due sezioni specifiche recanti le modalità per la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni come di seguito denominate cui si rimanda per approfondimento:
- Disponibilità della base dei dati catastali per i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni
- Disponibilità della base dei dati catastali per le pubbliche amministrazioni in modalità “web”
Il provvedimento infine chiarisce che le PA indicate, per accedere alla base dei dati catastali devono utilizzare il servizi massivi di interscambio dati-Territorio (Smidt). La PA al momento della adesione allo Smidt deve attestare che la fruizione del servizio è necessaria per lo svolgimento dei proprio compiti istituzionali.