Con Risposta a interpello n 56 del 25 gennaio l'Agenzia delle entrate affronta un chiarimento sulla disciplina dell'IVA introdotta dall'art 124 del DL Rilancio e in particolare si sofferma sulle spese accessorie ai dispositivi anti covid per i quali spetta ugualmente l'agevolazione
La società istante commercializzza:
- dispositivi medici
- apparecchiature
- prodotti medicali
e tra questi vi rientrano gli ossimetri e i pulsossimetri.
Essa commmecializza anche materiale di consumo dedicato e necessario all'utilizzo dei beni stessi.
In particolare vende:
- coprisonda monouso per termometri timpanici: materiale di consumo monouso dedicato all'utilizzo del termometro che consente di misurare la temperatura corporea sul paziente evitando qualsiasi possibilità di contaminazione; -
- sensori per ossimetria cerebrale e somatica: sensori monouso destinati al monitoraggio della saturazione regionale di ossigeno che evitano qualsiasi possibilità di contaminazione;
- sensori a dito per pulsossimetri riutilizzabili e monouso: materiale di consumo necessario alla rilevazione dei parametri di ossigeno tramite pulsossimetro.
La società chiede se anche con riguardo a tali beni sia applicabile l'esenzione IVA.
L'agenzia nel rispondere intanto riepiloga i termini della agevolazione e in particolare specifica che, l'art 124 prevede che alla Tabella A parte II bis allegata al DPR 633/72 dopo il numero 1-ter venga aggiunto l'1-ter-1 contenente un elenco tassativo di beni oggetto di agevolazione IVA. Tutti i beni indicati sono oggetto della agevolazione nel modo seguente:
- le cessioni dei beni effettuate entro il 31 dicembre 2020 sono esenti dall'IVA con diritto alla detrazione
- le cessioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2021 hanno una aliquota IVA del 5%.
Facendo ricorso al principio di accessorietà disciplinato dall’articolo 12 del decreto Iva, in base al quale i corrispettivi percepiti per le operazioni secondarie e subordinata rispetto alle cessioni o prestazioni di servizi principali concorrono a formare la base imponibile di queste ultime anche se addebitati autonomamente dal prezzo pattuito per l'operazione principale l'Agenzia ha chiarito che l'agevolazione spetta anche per le cessioni dei beni accessori agli strumenti di cui si tratta, così come richiesto dalla società istante.
Anche la Corte Europea si è espressa in merito alla accessorietà specificando che, ai fini Iva, “Una prestazione è considerata accessoria ad una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore”.
È irrilevante se nella cessione si sia pattuito un prezzo unitario, ciò che conta è che l’operazione accessoria abbia la funzione di integrare quella principale e che per le parti non configuri con un fine indipendente.
Secondo quanto chiarito con diversi documenti di prassi, per essere considerata accessoria un’operazione deve:
- integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale
- essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l'operazione principale o da terzi, ma per suo conto e a sue spese
- essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è effettuata l'operazione principale.
L’Amministrazione con la circolare n. 26/2020, in merito alla applicazione dell'art 124 ha chiarito peraltro che “al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 12 del Decreto IVA, il medesimo trattamento spetti anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall'articolo 124. ..., al di fuori dei casi di applicazione del citato articolo 12, la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso, anche in sede di interpello”.
L'agenzia, tanto ciò premesso concorda con la interpretazione dell'istante e chiarisce che alla cessione degli strumenti accessori ai saturimetri, ossi i beni principali, possa applicarsi la medesima agevolazione IVA prevista dall'art 124 del DL Rilancio.