L’articolo 26 del DL 34/2020, il cosiddetto Decreto Rilancio, come convertito dalla Legge 77/2020, aveva introdotto due agevolazioni fiscali (sotto forma di crediti di imposta), una per il socio e una per la società, per il caso in cui fosse stato deliberato ed effettivamente conferito un aumento di capitale sociale nel periodo compreso tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020.
L’obiettivo della disposizione, desumibile anche dal perimetro disegnato dalla norma in termini di soggetti interessati e di condizioni richieste, era quello di stimolare la capitalizzazione delle società italiane di media dimensione, storicamente tendenti alla sotto-capitalizzazione, in un periodo storico di grande incertezza.
Con i commi 263 e 264 dell’articolo 1 sezione1 della Legge di bilancio 2021, il Legislatore rinnova il solo incentivo fiscale in favore della società, cambiandone parzialmente caratteristiche e limiti di applicazione: nasce così quello che potremmo definire un credito di imposta separato rispetto al precedente, se pur fondato sulla medesima norma, adesso novellata, in quanto, in base al comma 264 dell’articolo 1 sezione 1 della Legge di bilancio 2021 “le modificazioni […] si applicano alle istanze di accesso alla misura […] presentate successivamente al 31 dicembre 2020”.
Il presupposto per ottenere il bonus fiscale è che l’impresa effettui una operazione di aumento di capitale sociale entro il giorno 30 giugno 2021; non è sufficiente che l’operazione sia deliberata ma il conferimento deve essere effettivamente versato, con il credito di imposta che si calcola proprio su questo secondo valore (l’importo deliberato e quello poi effettivamente conferito possono anche essere divergenti).
Le forme societarie che possono usufruire del credito d’imposta sono:
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società a responsabilità limitata semplificata;
- società cooperative;
- società europee;
- società cooperative europee.
Queste devono avere sede in Italia. Sono escluse le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari, ed in generale tutti i soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
La società che ha aumentato il capitale sociale, deve anche presentare alcuni requisiti che delineano il perimetro di applicazione dell’agevolazione; nello specifico:
- nell’esercizio 2019 deve aver conseguito ricavi per un importo compreso tra 5 e 50 milioni di euro;
- non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale, e non deve essere stata presentata o depositata una istanza volta a dichiararne lo stato di insolvenza o l’avvio di una procedura concorsuale;
- nei mesi di marzo ed aprile del 2020 deve aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
- non deve rientrare, alla data del 31 dicembre 2019, tra le imprese in difficoltà, secondo le definizioni dei Regolamenti UE sugli aiuti di Stato, anche nel caso in cui, successivamente, sia stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità dell’attività;
- deve possedere una posizione di regolarità contributiva e fiscale;
- deve possedere una posizione di regolarità in relazione alle normative: edilizie, urbanistiche, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della tutela ambientale;
- non deve aver ricevuto, e successivamente non rimborsato, aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non deve essere in una delle situazioni ostative previste dalla normativa antimafia;
- nei cinque anni precedenti, nei confronti degli amministratori o dei soci non devono essere intervenute condanne definitive per reati tributari (con interdizione dai pubblici uffici per un periodo di almeno un anno).
A una società con i requisiti sopra indicati, che abbia effettuato una operazione di aumento del capitale sociale entro il giorno 30 giugno 2021, è riconosciuto un credito di imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del Patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino ad un ammontare pari al 50% dell’aumento di capitale realmente versato.
La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipologia, da parte della società, effettuata prima del giorno 1 gennaio 2025 comporterà la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo eventualmente utilizzato, aumentato degli interessi legali.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione della ricapitalizzazione, ma dopo l’approvazione del bilancio 2020, e fino al 30 novembre 2021.