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SUCCESSIONE CON LEGATO: DISTINZIONE TRA RENDITA VITALIZIA E RENDITA A TEMPO DETERMINATO

3 minuti, Redazione , 21/01/2021

Successione con legato: distinzione tra rendita vitalizia e rendita a tempo determinato

L'agenzia spiega come calcolare la base imponibile nella successione con legato e rendita a tempo determinato spettante all'erede.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 51 del 20 gennaio 2021 l'Agenzia delle entrate si pronuncia nel caso di successione con legato.

L'istante dichiara che nel 2020 si è aperta la successione del marito, ella è stata nominata unica erede, mentre un dipendente del marito de cuius è stato nominato legatario. 

Oggetto del lagato è una farmacia, il legato è gravato dal pagamento di una rendita vitalizia in favore della moglie vedova istante (cosi indica il testamento) 

Nell'interpello si  riporta che l'art 46 comma 3 del TUS prevede che in caso di legato con onere il beneficiario del legato debba essere anche egli presunto legatario pertanto sarebbe tenuto ad indicare nella dichiarazione di successione la rendita in questione.

L'erede istante riferisce inoltre che secondo l'art 17 comma 1 lett c) dello stesso TUS ai fini della determinazione della base imponibile della rendita ne risulterebbe un calcolo con risultato abnorme. Chiede pertanto se possa l'art 17 essere letto in ossequio di quanto previsto dall'art 671 del codice civile ossia "il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata" 

L'agenzia delle entrate chiarisce che la rendita derivante dall'onere imposto al legatario realizza una "rendita a tempo determinato", se è stato stabilito dalle parti sia il valore della cosa legata che i tempi e le modalità di pagamento. 

L'agenzia nel rispondere all'interpello, fa un riepilogo della normativa della imposta in questione che è stata reintrodotta dall'art 2 comma 47 DL 262/2006 convertito con modificazioni. Secondo l'agenzia restano comunque applicabili le disposizioni del TUS Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di successione e donazioni.

L'art 1 del TUS stabilisce che "L'imposta sulle successioni (...) si applica ai trasferimenti di beni o diritti per successione a causa di morte (...) 2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, (...), la costituzione di rendite o pensioni". pertanto essa si applica ai trasferimenti mortis causa 

  • derivanti dalla istituzione di erede
  • derivanti dall'attribuzione di legato

Come sopra ricordato l'art 671 del codice civile stabilsce che "il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata" 

Ai fini fiscali si fa riferimento all'art 2 comma 48 del DL 262 che stabilisce le aliquote e le franchigie in relazione al rapporto di ciniugio, affinità e parentela tra il defunto e l'erede, legatario o beneficiario.

L'imposta applicabile al coniuge è con aliquota al 4% sul valore complessivo netto dei beni eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro.

Tanto ciò riepilogato. l'agenzia ricorda anche che l'istante oltre ad essere erede è anche beneficiaria del lagato pertanto ai fini fiscali è considerata anche legataria e quindi obbligata ad indicare nella dichiarazione di successione anche la rendita che le arriva dal testamento.

Il valore del legato nel caso di specie è stato determinato dalla stima di un professionista incaricato dall'erede e dal legatario di comune accordo, pertanto il legatario non sarà tenuto a corrispondere somme superiori al legato.

La rendita che ne deriva per l'istante è secondo l'agenzia una rendita a tempo determinato e non una rendita vitalizia essendo stati stabiliti dalle parti con tale perizia del professionista:

  • valore della cosa
  • tempi di pagamento
  • modalità di pagamento

Per questi motivi l'agenzia specifica che il calcolo del valore della rendita ai fini della imposizione fiscale non tiene conto dell'art 17 lett c) del TUS che tratta di rendite vitalizie ma tiene conto di quanto stabilito nella lett b) dello stesso articolo ossia: "la base imponibile relativamente alle rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, è determinata assumendo (...) b) il valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse e non superiore al ventuplo (attualmente 2000 volte) della stessa, se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato"

Tale valore conclude l'agenzia concorre, insieme con gli altri valori dei beni compresi nell'attivo ereditario devoluti in favore del contribuente, alla formazione della franchigia di 1.000.000 di euro, per cui l'aliquota in relazione ai beni devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 di euro è pari al 4%

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