In relazione alle somme da versare ad ex dipendenti come trattamenti di integrazione salariale in deroga, il datore di lavoro resta obbligato a effettuare le ritenute di acconto IRPEF, versare le ritenute e certificare gli emolumenti, presentare il modello di dichiarazione 770 . Questo quanto chiarito dalla Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 47 del 19 gennaio 2021.
Vediamo di seguito più in dettaglio il caso sottoposto all'amministrazione finanziaria e le indicazioni fornite in merito.
Si trattava i particolare di una snc che esercita l'attività di noleggio di autocarri e che, in seguito alla sospensione dell'attività per l'emergenza Covid-19, aveva posto in cassa integrazione i propri dipendenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto"Cura Italia").
L'erogazione dell'indennità è avvenuta tramite il fondo di solidarietà bilaterale artigiano non direttamente al dipendente, ma cumulativamente all'azienda, il 6 ottobre 2020, ovvero con ritardo rispetto ai mesi di riferimento.
La società chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale, tenendo presente che
- tali emolumenti sono stati corrisposti anche in favore di personale che ha cessato il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni o per scadenza naturale del contratto di lavoro.
- le somme non sono arretrati di lavoro dipendente in senso stretto, ma somme erogate per conto del Fondo, sulle quali, in caso di costanza di lavoro, avrebbe dovuto applicare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef;
- non esiste una norma specifica che disciplini il caso concreto.
L'Agenzia delle entrate, in risposta, respinge la proposta della società e richiama l'articolo 23 del TUIR per il quale "i sostituti d'imposta hanno l'obbligo di effettuare la ritenuta ogni qual volta la corresponsione riguardi somme e valori di cui all'articolo 51 del Tuir e, quindi, somme e valori in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, ancorché siano corrisposti in favore di soggetti che non siano propri dipendenti (risoluzione 27 luglio 2005, n. 101/E)." Su questo ribadisce che "costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che sono percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro a prescindere dalla esistenza di un attuale vincolo con la prestazione lavorativa"
L'agenzia afferma quindi che "la società istante sarà tenuta ad effettuare le ritenute a titolo di acconto IRPEF sulle somme da erogarsi ai suoi ex dipendenti a titolo di cassa integrazione in deroga e, conseguentemente, ad assolvere gli obblighi di:
- versamento delle ritenute ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- certificazione degli emolumenti
- presentazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (modello 770)".