Il tetto di un edificio costituisce la sommità dello stesso e come spesso accade esso sovrasta una zona denominata sottotetto, di uso e proprietà comune, spesso privo di impianto di riscaldamento.
Tale caratteristica di taluni immobili ha indotto il Legislatore ad intervenire sull’art. 119, Dl 34/2020 precisando che anche il tetto concorre al calcolo del 25% della superficie lorda disperdente al fine di poter ammettere al 110% gli interventi di coibentazione degli immobili.
Facendo un passo indietro ed andando a verificare la portata dell’intervento trainante di cui all’art. 119, co.1, lett a), DL 34/2020, è possibile accedere alla maxi detrazione del 110% qualora in un edificio si pongano in essere ...interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio...
Si tratta sostanzialmente di interventi finalizzati al miglioramento della resa energetica di un immobile, fra quelli per altro previsti dall’art. 14, DL 63/2013, i quali
- se interessano almeno il 25% della superficie lorda disperdente, e
- sono eseguiti nel rispetto delle altre norme previste dalla normativa del superbonus,
determinano l’accesso ad una maggiore detrazione del 110%.
Si possono annoverare fra tali interventi quelli ad esempio di posa del c.d. cappotto termico.
Tuttavia, comunque li si consideri, tali interventi devono rispondere ad un imperativo fondamentale che costituisce il presupposto per l’accesso a tale maggiore detrazione o a quella ordinaria (65%).
L'imperativo è rappresentato dal fatto che gli interventi devono essere effettuati su:
- un immobile esistente
- dotato di un impianto di riscaldamento
Il motivo è molto semplice.
Non è possibile determinare il miglioramento di un indice di resa energetica, e quindi conseguire i benefici fiscali, se si parte:
- da un immobile in costruzione, cioè nuovo, o comunque
- da un immobile privo di un sistema di riscaldamento,
ciò perchè mancherebbe il termine di paragone iniziale per dimostrare il miglioramento grazie agli interventi effettuati sull’immobile stesso.
Il dubbio del tetto e la soluzione giunta dalla legge di bilancio 2021
Fino all’entrata in vigore della legge di bilancio 2021 che ha modificato gli artt. 119 e 121, DL 34/2020, permaneva un dubbio circa il fatto di intervenire con lavori coibentanti sui tetti degli edifici, in quanto essi, per loro natura sono al culmine di immobili dotati del c.d. sottotetto, il quale nella maggior parte dei casi non è dotato di alcun impianto di riscaldamento. Volendo pertanto accedere alle maggiori detrazioni da superbonus e dovendo rispettare il parametro del trattamento effettuato su almeno il 25% della superficie disperdente lorda, ma dovendo, per altro verso, rispettare anche il parametro della presenza di un impianto di riscaldamento, il dubbio era che il tetto non dovesse fare parte del calcolo di tale 25%. proprio con la specifica introduzione, nel comma 1, lett. a) dell’art. 119, la norma ha assunto la seguente sembianza:
...interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Di fatto, con tale precisazione viene quindi ammesso anche il tetto nel complesso delle pareti orizzontali, verticali ed inclinate sulle quali poter intervenire con la coibentazione dell’immobile, a nulla rilevando la presenza di sottotetto non riscaldato.