Facendo seguito ad alcune istanze di interpello che si sono susseguite dall’introduzione dell’art. 119, DL 34/2020 fino al 31/12/2020 (ad esempio istanza di interpello n. 562/2020), la Legge di Bilancio per il 2021 ha regolato il tiro sull’installazione degli impianti fotovoltaici slegandoli dall’immobile principale oggetto degli interventi trainanti, ma garantendo per la loro installazione la detrazione del 110%.
Nella pratica con le novità della legge 178/2020 le installazioni degli impianti fotovoltaici restano comunque interventi trainati, per i quali è necessaria l’effettuazione degli interventi trainanti e l’effettivo sostenimento della loro spesa, ma di fatto l’installazione di un fotovoltaico non necessariamente deve essere effettuata sull’immobile di tipo residenziale ove vengono effettuati gli interventi trainanti medesimi.
Come anche provato dalla disciplina regolante il superbonus all’art. 119, co. 1, lett. a) e b), gli interventi trainanti di sostituzione della caldaia,
- sia nelle parti comuni, lett. a),
- sia nelle singole unità immobiliari, lett. b),
devono garantire il doppio salto di classe energetica al fine di poter accedere alla maxi detrazione del 110%.
Si tratta in particolare della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici. Tali lavori possono essere anche abbinati, al fine del raggiungimento del doppio salto di classe energetica all'installazione di impianti fotovoltaici di cui se ne cita la disciplina nel successivo comma 5 dell’art. 119, Dl 34/2020.
Di fatto, l’installazione di un impianto fotovoltaico può rappresentare anche un mero intervento trainato nel caso di rifacimento del cappotto termico dell'immobile.
Regola generale disciplinante la detrazione connessa all’installazione degli impianti fotovoltaici consiste nei seguenti punti:
- l’impianto solare fotovoltaico deve essere conforme a quanto disposto dal DPR 412/1993 rubricato: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia
- l’intervento deve rientrare fra quelli previsti all’art. 16bis del TUIR,
- le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 se effettuate unitamente ad un degli interventi trainanti e per un massimale di euro 48.000 danno diritto al superbonus del 110% (cedibile o scontabile, oppure detraibile in 5 rate annuali di pari importo).
- le rate di detrazione diventano 4, se le spese vengono sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, in ottemperanza ai nuovi termini introdotti dalla L. 178/2020. I limiti di spesa massima per ogni kW degli interventi effettuati sugli immobili.
- massimale di 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale n caso di interventi di cui art. 3, co. 1 lett. d), e) e f) (rispettivamente: ristrutturazione, nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica), del DPR 380/2001,
- massimale di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico in tutti gli altri casi La modifica introdotta dalla legge di bilancio.
La novità importante consiste nel fatto che ipotizzando di avere un complesso immobiliare costituito dalla singola unità immobiliare e dalla annessa pertinenza, se gli interventi vengono, come da normativa effettuati sull’unità immobiliare abitativa, non necessariamente l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve avvenire in seno all’abitazione.
Ragion per cui è ammissibile al superbonus, come intervento trainato, anche l’installazione di di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.