Il Cosiglio Notarile di Milano con la massima n 5 del 12 gennaio 2021 pubblicata sul proprio sito internet, tratta aspetti relativi all'ottenimento della personalità giuridica da parte di:
- una associazione non riconosciuta mediante l'iscrizione al RUNTS
- una associazione non riconosciuta che già possiede la qualifica di ETS
Nel primo caso, si specifica che la deliberazione dell'assemblea di un'associazione non riconosciuta di conseguire la qualifica di ETS con personalità giuridica richiede il quorum previsto per le modifiche statutarie ed è soggetta ai controlli previsti dall'art. 22 del Codice del terzo settore
Con l'istituzione del Registro unico del terzo settore, il notaio che abbia ricevuto il relativo verbale è tenuto a:
- verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, compreso il patrimonio minimo,
- depositare i documenti nel RUNTS entro 20 giorni.
Trattandosi di ente già operante la verifica patrimoniale presuppone necessariamente la presentazione di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore ad euro 15.000,00. Sarà necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. L'art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio iniziale in sede di costituizone si rappresentato da beni diversi dal denaro, stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo. Pertanto, occorre applicare lo stesso criterio di valutazione a un ente già in essere.
Se dalla perizia risultasse un netto patrimoniale inferiore ad euro 15.000, sarà possibile integrare il patrimonio minimo mediante versamento in denaro da parte degli associati, o con apporto di beni diversi dal denaro, il cui valore dovrà risultare da relazione giurata.
Come specificato dalla massima in oggetto, "poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta."
Nel secondo caso, se l'associazione che intende conseguire la personalità giuridica, sia già iscritta al RUNTS, fermo restando l'ambito del controllo del notaio, il quorum deliberativo dell'assembrela è quello richiesto per le modifiche statutarie.
Anche nel caso in cui la decisione di ottenere la personalità giuridica sia assunta da un'associazione già iscritta al RUNTS e la delibera assembleare non contenga modifiche statutarie si ritiene necessaria una deliberazione dell'assemblea:
- per effetto del conseguimento della personalità giuridica, infatti, viene modificato il regime di responsabilità di coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente,
- l'efficacia delle eventuali future modifiche statutarie e delle più importanti decisioni degli associati viene subordinata ad una verifica esterna e l'ente si sottopone alle regole stabilite dall'art. 22, quinto comma, CTS per la conservazione del patrimonio minimo.
Tali cambiamenti, anche se non richiedono modifiche statutarie, mutano sensibilmente le regole dell'associazione e richiedono, quindi, il quorum deliberativo stabilito dal secondo comma dell'art. 21 c.c., oppure il diverso quorum richiesto dallo statuto per le modifiche statutarie.
Per completezza si specifica che l'art 22 del CTS e l'art 18 del DM del 15 settembre 2020 in combinato disposto, pongono a carico del Notaio i controlli delle condizioni prescritte dalla legge nel caso di associazione che intenda acquisire la personalità giuridica e la qualifica di ETS.
Inoltre ai sensi del comma 6 "Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore"
La massima del Consiglio Notarile specifica che l'acquisizione della personalità giuridica è tenuta distinta dal caso di trasformazione, e a sostegno di questa tesi fa riferimento:
- al comma 5 dell'art 22 dispone che "Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente"
- alla Circolare del Ministero del lavoro n 20/2018 aveva chiarito che per "i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa,...si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica" e non quella propria della trasfromazione.