L’art 106 del Decreto Cura Italia rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti” ha introdotto modifiche ai termini di convocazione delle assemblee societarie.
In particolare, ha previsto una proroga della convocazione delle assemblee ai 180 giorni (anziché 120 giorni) dalla chiusura dei bilanci, in ragione delle condizioni di emergenza da Covid 19.
Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19”.
Il Decreto milleproroghe ha sostituito:
“entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19"
con "entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021".
Assonime con una news pubblicata nella sezione "news legislative" e datata 14 gennaio 2021 suggerisce due chiarimenti da apportare alla norma che andrebbero a risolvere eventuali dubbi sulla proroga.
In particolare, sottolinea che la dicitura “assemblee convocate” contenuta nel comma 7 potrebbe trarre in inganno e far pensare che la proroga si riferisca alla data in cui si tiene l’assemblea.
La proroga riguarda invece la data di convocazione della stessa, pertanto con la news di cui si tratta suggerisce di sostituire, nel Milleproroghe in fase di conversione, la dicitura del comma 7 “assemblee convocate” con una più chiara ossia "il cui avviso di convocazione sia stato pubblicato" in modo da fare riferimento ad una proroga della data di convocazione.
Assonime in proposito commenta che “Tenuto conto che le esigenze di informativa dei soci sono soddisfatte mediante la pubblicazione dell'avviso di convocazione, con la formulazione proposta si avrebbe certezza sull'applicazione dei termini, evitando interpretazioni difformi”
Inoltre, sarebbe inoltre opportuno eliminare l'ultima parte della frase contenuta nell'art 3 comma 6 del Milleproroghe e cioè "e comunque non oltre il 31 marzo 2021" così che la proroga cessi entro la data di cessazione dello stato di emergenza. Questo per evitare, commenta Assonime, che la norma sia considerata superata come peraltro è già accaduto, con il prolungamento dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 disposto in data 13 gennaio 2021
Detto questo, si ricorda cosa prevede l’art 106 in questione che, vista la situazione di emergenza pandemica, consente:
- alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie;
- per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con l'avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia previsto negli statuti. È possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
- per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 c.c. e alle eventuali diverse disposizioni statutarie;
- per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche se lo statuto disponga diversamente; nell'avviso di convocazione, le società possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, in modo che la facoltà del socio di conferire delega al suddetto soggetto si traduca in modalità obbligatoria. Per facilitare l'utilizzo di questo mezzo, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e sub-deleghe, in deroga alle previsioni al riguardo vigenti (art. 135-undecies) e, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti, sia tramite delega e subdelega ordinaria;
- per tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, di ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.