Accesso all'integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale da Covid-19 fino a fine emergenza ( attualmente fissato al 30 aprile 2021) .
Questa la previsione del decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 15 dicembre 2020, riguardante la determinazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in relazione alla pandemia da Covid 19.
Il decreto prevede che per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, le richieste di accesso a questa fattispecie di ammortizzatore saranno valutate, ferma restando la salvaguardia occupazionale, con i seguenti criteri:
- in riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attivita' produttiva.
- anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 94033 del 2016
- con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ( si tratta del limite dell'80% delle ore lavorabili in ciascuna unità produttiva).
Non viene invece citata alcuna deroga alle altre caratteristiche della cassa integrazione straordinaria ovvero:
- il requisito di anzianità minima di 90 giorni per il lavoratore
- la durata massima di 12 mesi di trattamento straordinario nel quinquennio mobile,
- il versamento del contributo addizionale da parte del datore di lavoro