Con la legge di bilancio 2021 è cambiata la struttura del superbonus, l’agevolazione che concede a fronte di taluni interventi effettuati sugli immobili, una maxi detrazione del 110%.
E’ noto che gli interventi da superbonus si suddividono in interventi trainanti, obbligatori ai fini dell’accesso al superbonus, e trainati, cioè quegli interventi che se effettuati congiuntamente con quelli trainanti godono automaticamente della detrazione del 110%.
Fra gli interventi trainanti si elencano, come da art. 119, DL 34/2020 quelli finalizzati al risparmio energetico come di seguito specificati:
- rifacimento dell’involucro dell’immobile intervenendo sulle pareti orizzontali, verticali ed inclinate dell’edificio, che interessa più del 25% della superficie disperdente lorda,
- la sostituzione della caldaia posta nelle parti comuni condominiali,
- la sostituzione della caldaia di una singola unità immobiliare.
Tali interventi devono essere conformi a quanto stabilito nel Decreto Requisiti (DM 6 agosto 2020).
Fra gli interventi trainati, da eseguirsi congiuntamente ai trainanti, al fine di poter accedere anche per essi al 110% di detrazione, erano inclusi, fino al 31/12/2020 tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 DL 63/2013 nel rispetto dei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente.
Pertanto fino al 31/12/2020 chiunque effettuasse un intervento trainante poteva, se necessario, effettuare anche uno o più degli interventi previsti dall’art. 14 citato godendo anche per esso del superbonus.
Stiamo parlando, in linea di massima di interventi quali:
-le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
− l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
-installazione di impianti fotovoltaici.
La legge di bilancio per il 2021, modificando il comma 2 dell’art. 119, DL 34/2020, riferito agli interventi trainati, inserisce anche un’altra tipologia di intervento.
Si tratta
- degli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), TUIR, (abbattimento delle barriere architettoniche)
- anche ove effettuati in favore di persone di età' superiore a sessantacinque anni.
Ciò comporta che si possano verificare due situazioni diverse.
- sono trainati gli interventi finalizzati
- alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi,
- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione -per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, co. 3, L 104/1992 (è necessaria la presenza di un portatore di handicap)
- gli interventi di cui al punto precedente, anche NON in presenza di una persona portatrice di handicap ai sensi della L. 104/1992 sono comunque trainati se effettuati in presenza di un soggetto ultrasessantacinquenne.
Sarà sicuramente da chiarire la circostanza del dato anagrafico dei sessantacinque anni in riferimento al momento di effettuazione dei lavori trainati.
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