E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, il Decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha stabilito la prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell’amianto.
Per l'anno 2020, è fissata nella misura complessiva pari al 20% della rendita INAIL percepita.
Il Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’INAIL dall’art. 1, commi 241-246, della legge n. 244/2007, eroga la predetta prestazione ai titolari di rendita INAIL affetti da patologie asbesto-correlate sia :
- per esposizione all’amianto che
- alla fibra “fiberfrax”
In caso di morte la prestazione viene erogata in favore degli eredi.
Va ricordato che a partire dal 2015 (legge 190/2014), i benefici del Fondo per le vittime dell’amianto Inail sono stati estesi ai malati di mesotelioma non professionale che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.
Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una maggiore esposizione all’amianto.
La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale della rendita diretta o in favore dei superstiti non è soggetta a tassazione Irpef ed è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dall’Istituto per le rendite asbesto-correlate erogate nell’anno di riferimento.