Cassa integrazione in deroga con causale COVID 19 per tutti i lavoratori che non hanno accesso ad altre forme di ammortizzatori, al di là della forma giuridica del datore di lavoro . Questo la importante affermazione del tribunale di Venezia con la decisione del 7 gennaio 2021 , che ha accolto il ricorso d'urgenza proposto da una Fondazione privata Onlus con personalità giuridica.
La Fondazione non aveva potuto accedere ad alcuno dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Cura Italia n. 18-2020, tutti prorogati e anche potenziati dai successivi decreti legge emergenziali (dl 34-2020, dl 104-2020, 137/2020), in quanto la procedura informatica INPS non prevedeva la presentazione della domanda da parte di soggetti con tale natura giuridica. La presentazione della domanda effettuata comunque dall'ente via pec ha avuto esito negativo in quanto dal punto di vista previdenziale la Fondazione risulta soggetto iscritto alla gestione pubblica .
A fronte del respingimento della domanda quindi ha fatto ricorso evidenziando che la norma si rivolge ai datori di lavoro privati , come risulta essere l'ente che inoltre non ha accesso ad altri strumenti di integrazione salariale per i propri dipendenti.
Il Tribunale di venezia ha respinto l'obiezione inps sull'inquadramento previdenziale nella gestione ex inpdap , sottolineando che
- il fatto di non versare contribuzione per la Cig o altri ammortizzatori sociali,
- il fatto di non essere in possesso di matricola Inps
non sono rilevanti in questo contesto.
Cio che rileva invece è la natura privata dell'ente e l'impossibilità di accedere ad altri ammortizzatori sociali . Infatti, la ratio della norma sulla Cigd con causale Covid era stata dichiaratamente la tutela a tutti i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati non coperti dalle tutele ordinarie. La stessa circolare INPS n. 86 del 15.7. 2020 affermava : "La cassa integrazione in deroga si rivolge ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro".
Da ultimo il Tribunale ha anche riconosciuto l'ammissibilità alla procedura d'urgenza, in quanto l mancato sollecito riconoscimento della cassa in deroga richiesta puo precludere, vista la normativa, l'accesso alle ulteriori settimane concesse dalla normativa successiva , che richiede l'esaurimento dei periodi riferiti dai decreti precedenti .