Quando ancora la Legge di bilancio era in corso di approvazione, uno degli emendamenti a questa era stato derubricato “Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali privi di tutela giuridica”.
E in effetti, dopo l’approvazione, con il comma 83 dell’articolo 1 sezione I, la Legge di bilancio interviene sulla norma istitutiva della cosiddetta Rivalutazione dei beni d’impresa, (l’articolo 110 del DL 104/2020 il cosiddetto Decreto Agosto come convertito dalla Legge 126/2020) aggiungendo a questa il comma 8-bis, in base al quale: “le disposizioni dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.
Leggendo velocemente il disposto normativo, si ricorda, inserito in una norma che tratta di una rivalutazione civilistica gratuita (solo facoltativamente riconoscibile ai fini fiscali) funzionale al rafforzamento patrimoniale delle imprese, tra l’altro derubricato come un ampliamento della suddetta rivalutazione, chiunque potrebbe pensare che questo tratti proprio della possibilità di estendere le norme relative alla Rivalutazione dei beni d’impresa anche all’avviamento (nei casi in cui sia legittima la sua iscrivibilità tra le immobilizzazioni immateriali) e alle altre immobilizzazioni immateriali prima escluse, come gli oneri pluriennali capitalizzabili e capitalizzati alla data del 31 dicembre 2019.
Invece, alla luce del riferimento esplicito all’articolo 14 della Legge 342/2000, nella realtà dei fatti, sembra non essere affatto così. La Legge 342/2000, con gli articoli dal 10 al 20, rappresenta l’impianto normativo preesistente a cui fa riferimento, per rimando, la Rivalutazione dei beni d’impresa del 2020 emanata con il cosiddetto Decreto Agosto, ma il suo articolo 14 tratta solo del “Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio”.
Di conseguenza, sarà possibile affermare che la Legge di bilancio 2021 permette il riallineamento tra valori civili e fiscali dell’avviamento e degli altri oneri pluriennali, alle condizioni economiche stabilite per la Rivalutazione dei beni d’impresa del 2020, ma non la rivalutazione civilistica di queste immobilizzazioni.
Non risulta semplice individuare la logica sottostante ad una integrazione normativa, valida solo ai fini fiscali (il riallineamento), inserita in una norma (la rivalutazione) emanata con finalità di rafforzamento patrimoniale, quindi civile, delle imprese, specialmente se, come sembra, l’intervento non permette anche la rivalutazione civilistica delle immobilizzazioni in oggetto. Ma, stando alla lettura letterale della correzione normativa, sopra riportata, sembrerebbe da escludere la possibilità implicita di una rivalutazione dell’avviamento e delle “altre attività immateriali”, per i quali sarà possibile solo il riallineamento dei valori fiscali a quelli civili.
Praticamente, per l’avviamento e gli altri costi costi pluriennali già iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019, nel caso in cui sia presente un disallineamento tra i valori civilistici rilevati e quelli invece riconosciuti dalla normativa fiscale, sarà possibile, già nel bilancio 2020 riallinearli attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 3% dei maggiori valori.
Ancora in base all’articolo 14 comma 2 della Legge 342/2000, l'importo corrispondente ai maggiori valori dovrà essere accantonato in una apposita riserva libera, in sospensione di imposta, che, nel caso in cui sia poi in qualsiasi modo riversata ai soci, concorrerà a formare il reddito imponibile della società e dei soci stessi, a meno che questa non sia stata previamente affrancata attraverso il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Per un approfondimento sulla Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, si vedano gli articoli: