Con due risposte ad istanze di interpello n. 9 e 10 del 5 gennaio 2021 il fisco torna sul concetto di accesso autonomo di un immobile, requisito, fra gli altri, fondamentale ai fini dell’ottenimento del beneficio del 110%.
La risposta è affermativa in tutti e due i casi, pertanto è possibile intervenire con i lavori previsti dal DL 34/2020 all’art. 119 godendo della maxi detrazione del 110%.
Nelle due istanze le situazioni rappresentate sono le seguenti.
- nella risposta n. 9 si rappresenta il caso di una villetta a schiera situata in un residence alla quale si accede tramite un passo carraio comune ad altre unità abitative.
- nella risposta n. 10, invece, si rappresenta il caso di due unità immobiliari poste una sopra l’altra ma con civico differente ed accessi da strada separati fra loro. In entrambi i casi la domanda è la medesima, si chiede, cioè, se l’immobile possa accedere al superbonus.
Per completezza, dopo le numerose modifiche introdotte nella norma, non da ultimo quelle derivanti dalla legge di bilancio 2021, in vigore dall’ 1/1/2021, riportiamo quali devono essere le caratteristiche di un immobile per accedere al superbonus.
Per sommi capi l’immobile deve
- avere accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da un cancello o da un portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o dal cortile o dal giardino di proprietà esclusiva (circ. 24/E/2020). Ciò non significa che l’immobile o gli immobili su cui si intende intervenire devono avere un “personale accesso” dalla strada, altrimenti non si spiegherebbe come mai i condomini, solitamente dotati di ingresso comune, possono accedere al superbonus per gli interventi sulle parti comuni e anche per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Ciò che si deve prendere in considerazione è il fatto che l’immobile, per godere del 110% sia sostanzialmente “chiuso verso l’esterno” da un cancello o da un portone. Per il tratto che va dal cancello o portone fino all’unità immobiliare non è rilevante il fatto che tale tratto sia in comune con altre unità immobiliari.
- essere funzionalmente indipendente cioè dotato di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
Tornando sulle strutture degli immobili presentati nelle due istanze, Entrambi sono considerati dotati di un accesso autonomo.
Quello relativo alla risposta n. 9 è dotato di un passo carraio comune ad altre unità, ma comunque “chiuso” verso l’esterno e quindi autonomo.
Nello stesso modo anche gli immobili della risposta n. 10, sono considerati dotati di accesso autonomo in quanto pur essendo posti uno sopra l’altro e quindi formalmente costituenti un unico complesso, hanno comunque due numeri civici diversi e due accessi da strada diversi.
Nulla è detto in riferimento al secondo requisito inerente il fatto che l’immobile debba essere anche “funzionalmente indipendente” ciò in quanto probabilmente l’agenzia delle entrate nelle risposte fornite dà per scontato il rispetto di tale requisito.