HOME

/

FISCO

/

RIMBORSO IVA 2024

/

RITARDATO RIMBORSO DELL’IVA VERSATA PER ERRORE: DIRITTO AGLI INTERESSI DI MORA

Ritardato rimborso dell’IVA versata per errore: diritto agli interessi di mora

La Corte di Giustizia UE, con una recente sentenza, prescrive un congruo risarcimento per il contribuente che non riceve il rimborso IVA in tempi ragionevoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’articolo 30-ter del DPR 633/72, il cosiddetto Testo Unico IVA, disciplina il rimborso dell’Imposta sul Valore Aggiunto erroneamente o indebitamente versata dal soggetto passivo, la cui restituzione, in base al comma 3 del medesimo articolo, è da escludere solo “qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale”, nel caso in cui non è più possibile utilizzare legittimamente in detrazione il credito IVA spettante.

La norma in oggetto prevede, per questi casi, che il soggetto passivo che abbia erroneamente versato l’imposta, per ottenere il rimborso, debba presentare una specifica domanda di restituzione entro il termine di due anni dalla data del versamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Trascorso il termine dei due anni, il diritto al rimborso sarà da considerarsi decaduto, in base all’articolo 30-ter del DPR 633/72.

Quindi, il Legislatore italiano, ai fini di tale rimborso, prescrive un termine di decadenza e richiede la presentazione di una domanda, ma non prevede la corresponsione di interessi passivi.

Sul tema, il 23 aprile 2020 è arrivata una importante sentenza della Corte di Giustizia UE (cause riunite C-13/18 e C-126/18), la quale stabilisce alcuni principi che, a prescindere dalla normativa italiana, non potranno comunque essere ignorati dall’amministrazione finanziaria dello Stato, in quanto l’IVA è una imposta armonizzata che deve essere applicata in maniera uniforme all’interno dell’Unione Europea, motivo per cui una sentenza della Corte di Giustizia UE, su una tale questione, apre le porte alle pretese dei contribuenti, anche italiani.

Nello specifico, la sentenza in oggetto, prendendo in esame proprio due casi in cui un credito IVA, a cui il contribuente aveva diritto, non era stato rimborsato entro un termine ragionevole, arriva a importanti conclusioni in tema di interessi di mora.

La Corte di Giustizia UE, in linea generale, stabilisce che le condizioni previste per ottenere il rimborso non possano essere costruite in maniera tale da renderlo impossibile nella pratica, e che il contribuente debba essere risarcito, in maniera adeguata, del costo idealmente sostenuto per il fatto di non aver potuto disporre di una disponibilità finanziaria a cui aveva diritto; entrando nello specifico, la corte stabilisce che:

  • il diritto a tale rimborso può essere sottoposto a prescrizione quinquennale dalle legislazioni dei singoli Stati;
  • le stesse possano prevedere l’obbligo ad presentare una specifica domanda per ottenere i rimborso;
  • l’amministrazione finanziaria dello Stato interessato applichi dei congrui interessi di mora a partire da 30-45 giorni dopo la data di presentazione della domanda di rimborso, termine considerato sufficiente dalla corte per la verifica della legittimità della richiesta;
  • l’ammontare di detti interessi di mora, per poter essere considerati adeguati, non possano prevedere un tasso di interesse inferiore a quello che un contribuente dovrebbe sostenere per prendere in prestito una tale somma da un ente creditizio.

Alla luce delle ordinarie tempistiche italiane per ottenere un rimborso IVA e della sentenza della Corte di Giustizia UE, che prescrive un interesse di mora ad un tasso congruo, i contribuenti interessati, alla luce di questo intervento giurisprudenziale, avranno la possibilità di attivarsi per ottenere un adeguato risarcimento.

Può esserti utile il foglio di calcolo per il rilascio del Visto di conformità IVA e altri crediti  - (excel)

Potrebbero interessarti i seguenti prodotti:

Tag: RIMBORSO IVA 2024 RIMBORSO IVA 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIMBORSO IVA 2024 · 20/09/2024 Rimborsi IVA soggetti britannici: entro il 30.09 per le operazioni 2023

Accordo di reciprocità per i rimborsi IVA tra Italia e Regno Unito: entro il 30 settembre i rimborsi per le operazioni 2023. Le regole in vigore dal 7 febbraio 2024

Rimborsi IVA soggetti britannici: entro il 30.09 per le operazioni 2023

Accordo di reciprocità per i rimborsi IVA tra Italia e Regno Unito: entro il 30 settembre i rimborsi per le operazioni 2023. Le regole in vigore dal 7 febbraio 2024

Dichiarazione IVA del Curatore: la Cassazione sul diritto al rimborso

La Cassazione ha chiarito aspetti della dichiarazione IVA del Curatore e il relativo diritto al rimborso per cessazione della attività

Rimborso IVA su ristrutturazione bene di terzi

Spetta il rimborso IVA a chi ristruttura un bene appartenente a terzi ma lo detiene per diritto personale di godimento: Cassazione Sentenza n 13162/2024

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.