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FATTURE ELETTRONICHE: SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO

Fatture elettroniche: soggetti obbligati al pagamento della imposta di bollo

La legge di Bilancio 2021 riporta chiarimenti in merito ai soggetti sui quali ricade l'obbligo del pagamento della imposta di bollo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Legge di Bilancio pubblicata nel suppl.ordinario n.46 della GU n.322  ed entrata in vigore il 1 gennaio 2021 reca una novità in tema di fatturazione elettronica.

In particolare  la norma specifica che l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (di cui all’articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) grava in solido sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa, ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72  26 da un soggetto terzo per suo conto.

Scopo della norma è evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta stessa nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura sia diverso dal soggetto cedente o prestatore.

Ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972 (TU sull’imposta di bollo) in tali casi resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.

Ricordiamo che il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
  • effettuare controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C)

L'agenzia delle Entrate a norma dell art 12-novies del DL 34/2019 in fase di ricezione delle fatture elettroniche può verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo tenendo conto della natura e dell'importo della operazioni indicate nelle fatture stesse.

L'agenzia ove verifichi che non sia stata apposta la annotazione di assolvimento della imposta, può integrare le fatture con procedure automatizzate e in fase di ricezione da parte del SdI.

Essa include nel calcolo dell'imposta dovuta:

  • sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, 
  • sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato indicato correttamente l'assolvimento dell'imposta.

Quando non sia possibile, nei casi residuali, la verifica con procedure automatizzate restano valide le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo (ai sensi del DPR 642/72)

Si ricorda infine che ai sensi dell'art 17 del DL 124/2019 esiste una procedura di comunicazione tra amministrazione e contribuente per individuare l'ammontare dovuto nel caso di ritardato omesso o insufficiente pagamento della imposta dovuta sulle fatture elettroniche. 

L'amministrazione sempre telematicamente comunica al contribuente l'imposta, le sanzioni e gli interessi da pagare. 

Qualora l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro, ma l'importo complessivo dovuto per il primo e secondo trimestre sia superiore alla stessa somma, il versamento della imposta può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.

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