La Legge di Bilancio pubblicata nel suppl.ordinario n.46 della GU n.322 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2021 reca una novità in tema di fatturazione elettronica.
In particolare la norma specifica che l’obbligazione per il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (di cui all’articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) grava in solido sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio anche nel caso in cui la fattura è emessa, ai sensi dell’articolo 21 del DPR 633/72 26 da un soggetto terzo per suo conto.
Scopo della norma è evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta stessa nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura sia diverso dal soggetto cedente o prestatore.
Ai sensi dell’articolo 22 del DPR n. 642 del 1972 (TU sull’imposta di bollo) in tali casi resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.
Ricordiamo che il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:
- ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;
- effettuare controlli sui file ricevuti;
- inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C)
L'agenzia delle Entrate a norma dell art 12-novies del DL 34/2019 in fase di ricezione delle fatture elettroniche può verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo tenendo conto della natura e dell'importo della operazioni indicate nelle fatture stesse.
L'agenzia ove verifichi che non sia stata apposta la annotazione di assolvimento della imposta, può integrare le fatture con procedure automatizzate e in fase di ricezione da parte del SdI.
Essa include nel calcolo dell'imposta dovuta:
- sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura,
- sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato indicato correttamente l'assolvimento dell'imposta.
Quando non sia possibile, nei casi residuali, la verifica con procedure automatizzate restano valide le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo (ai sensi del DPR 642/72)
Si ricorda infine che ai sensi dell'art 17 del DL 124/2019 esiste una procedura di comunicazione tra amministrazione e contribuente per individuare l'ammontare dovuto nel caso di ritardato omesso o insufficiente pagamento della imposta dovuta sulle fatture elettroniche.
L'amministrazione sempre telematicamente comunica al contribuente l'imposta, le sanzioni e gli interessi da pagare.
Qualora l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro, ma l'importo complessivo dovuto per il primo e secondo trimestre sia superiore alla stessa somma, il versamento della imposta può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno.