Con il messaggio 1604 del 3 maggio 2023 l'INPS interviene con nuove istruzioni riguardanti la proroga dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali scaduti, per il Comune di Lampedusa e Linosa.
Si ricorda che la norma è riferita ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa. In particolare, destinatari sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.
Versamento contributi Lampedusa e Linosa: nuove scadenze
A seguito del susseguirsi di decreti -legge a partire dal DL 104 2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della contestuale emergenza in atto connessa ai flussi migratori, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, con scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 erano stati ridotti nel limite del 40% dell'importo ancora dovuto e prorogati , senza applicazione di sanzioni e interessi, all' 8 gennaio 2021 .
Con il decreto Milleproroghe (articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198), sono state modificate data e alle modalità per la ripresa dei versamenti con le seguenti nuove scadenze
- a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
- b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.
Contributi Lampedusa e Linosa: come versare
Conseguentemente, entro le predette date devono essere effettuati i pagamenti (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) della contribuzione con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 1° gennaio 2018 – 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell'importo ancora dovuto, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
La ripresa dei versamenti – senza applicazione di sanzione e interessi – potrà essere effettuata
- in unica soluzione
- oppure con rateazione in massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, per lil secondo 50% delle somme In caso di ripresa dei versamenti mediante rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini sopra riportati (30 giugno 2023 e 30 novembre 2023).
ATTENZIONE in caso di rateazione occorre presentare comunicazione all'Agenzia delle Entrate con le modalità previste dal provvedimento del Direttore del 5 aprile 2023. QUI MODELLO E ISTRUZIONI
L'istituto ricorda che non è possibile il rimborso di contributi eventualmente già versati
Il messaggio fornisce quindi le specifiche istruzioni operative e codici per ciascuna gestione interessata.