Con la circ. 30/E/2020 è stato chiarito un aspetto molto importante relativamente alla sorte che subisce l’IVA se a sostenere le spese per interventi sugli immobili sono i soggetti titolari di reddito d'impresa, arte o professione.
Quando a sostenere le spese per gli interventi sugli immobili sono le persone fisiche senza P. IVA, cioè i privati (o i soggetti persone fisiche con P. IVA, che agiscono nella loro sfera di soggetti privati), la detrazione spettante (ad esempio il 50%, 55% o anche 110%) viene calcolata, nel rispetto del limite massimo di spesa, includendo anche l’IVA.
Ad esempio, per una ristrutturazione ove il contribuente sosterrà la spesa di 30.000 oltre IVA al 10%, in totale 33.000 euro, la detrazione ad esempio del 50%, verrà calcolata sul totale di 33.000 euro, quindi: 16.500 euro.
Nel caso, invece, in cui a sostenere la spesa sia un soggetto diverso dal privato cittadino, ad esempio una società, che ha effettuato lavori finalizzati al risparmio energetico dei propri immobili strumentali, come viene considerata l’IVA?
- viene calcolata nel monte della detrazione prendendo a riferimento il totale documento, IVA inclusa?
- viene esclusa trattandosi di un’imposta che potrebbe venire detratta dall’IVA sulle vendite nelle varie liquidazioni periodiche?
- e ancora, se l’IVA fosse indetraibile o parzialmente detraibile per effetto del “pro-rata”?
In merito la circ. 30/E/2020 ha proprio chiarito quanto segue.
- Iva detraibile. La detrazione spetta per la sola quota-parte dell’imponibile nel momento in cui l’IVA è interamente detraibile dall’IVA sulle vendite secondo il principio di inerenza sancito dal DPR 633/72. Quindi a differenza di quanto disposto per le persone fisiche, che restano incise totalmente dell’IVA e che detraggono l’intera somma sostenuta, i soggetti passivi IVA potranno detrarre la sola somma imponibile secondo le modalità previste dalla norma delle ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus e superbonus. L’IVA seguirà l’ordinaria strada delle liquidazioni dell’IVA.
- IVA indetraibile. Qualora l’IVA risultasse indetraibile, a questo punto la situazione sarebbe quella descritta per le persone fisiche non titolari di P. IVA. L’imposta sul valore aggiunto, infatti, diviene una componente da aggiungere all’imponibile per il calcolo della detrazione.
La regola vale:
- nel caso di indetraibilità ai sensi dell’art. 19-bis-1, DPR 633/72, ovvero
- per effetto dell'opzione prevista dall'art. 36-bis, DPR 633/72 (dispensa dagli adempimenti per operazioni esenti)
- IVA parzialmente indetraibile per pro-rata. Diversamente da quanto sopra, l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale».
Si tratta, infatti, nel calcolo del pro-rata, di determinare una percentuale di detraibilità (o indetraibilità) dell'IVA sugli acquisti poichè gli stessi vengono sostenuti per porre in essere sia operazioni imponibili a fini IVA sia operazioni esenti.
Tale calcolo viene gestito sulla base della totalità delle operazioni effettuate e non è quindi possibile effettuare un calcolo della percentuale di pro-rata per singola operazione.
In particolare non è possibile computare nel valore della somma da detrarre ai fini di superbonus ecobonus e sismabonus, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, co. 5, DPR 633/72.