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PLASTIC TAX: IL SOSTEGNI BIS FA SLITTARE AL 1 GENNAIO 2022 L'ENTRATA IN VIGORE

Plastic tax: il Sostegni bis fa slittare al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore

Postiticipata ulteriormente al 1 gennaio 2022 l'entrata in vigore della plastic tax. La bozza del Sostegni bis interviene con l'art 14 a modificare la Legge n 160/2019

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Con l'art 14 della bozza del Decreto Sostegni bis viene prorogata la plastic tax al 1 gennaio 2022.

In particolare, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’articolo 1, comma 652, le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

In considerazione delle contingenti e difficili condizioni in cui versano i settori economici, che sarebbero gravati dall’imposta sulla plastica, in connessione al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la disposizione differisce ulteriormente, al 1° gennaio 2022, la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni che la istituiscono e la disciplinano.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha apportato modifiche alla disciplina della plastic tax e in particolare:

  • veniva differita dal 1 gennaio 2021 al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta
  • viene modificata la definizione di MACSI semilavorati includendo le preforme (si ricorda che MACSI sono tutti i prodotti destinati al contenimento, protezione, manipolazione o consegna, anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce)
  • viene estesa l’imposta ai committenti residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali
  • il rappresentante fiscale di soggetti non residenti diviene solidale ai fini del pagamento
  • è elevata da 10€ a 25€ la soglia di esenzione dall’imposta risultante dalle dichiarazioni trimestrali
  • ridotta nel minimo e nel massimo l’entità delle sanzioni amministrative attualmente applicabili per il mancato ed il ritardato pagamento dell’imposta, che viene fissata quindi dal doppio al quintuplo (anziché al decuplo) dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 € (anziché 500€). Per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione riguardante l’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500 (anziché da euro 500 ad euro 5.000).
  • viene precisato l'ambito di applicazione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane introducendovi le modalità:
    • di registrazione dei soggetti obbligati
    • di effettuazione della liquidazione e il versamento della imposta
    • di tenuta della contabilità relativa
    • di determinazione dei quantitativi MACSI che contengono altre merci introdotte nel territorio dello Stato
  • viene resa strutturale, a decorrere dal 2021, la misura (introdotta per il solo anno 2021 dal decreto Agosto) per favorire i PET ovvero i processi di riciclaggio del politilentereftalato per imballaggi per alimenti superando il limite del 50% finora vigente

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto e disciplinato l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego MACSI che hanno o sono destinati ad avere una funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari. 

La disposizione ha introdotto anche un credito di imposta del 10% delle spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 dalle imprese attive nel settore delle materie plastiche produttrici di MACSI per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

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