E' stata pubblicata il 28 dicembre la circolare INAIL n. 47/2020, con la quale vengono comunicati i limiti aggiornati di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi .
Il calcolo si basa sul decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 91/2020, che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate nel settore industria e navigazione con decorrenza 1°luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021.
I limiti delle rendite sono cosi stabiliti:
- minimale 16.636,20 euro
- massimale 30.895,80 euro.
Vengono riepilogati quindi i valori in vigore dal 1 luglio 2020, come segue:
lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, (es. detenuti e internati, allievi dei corsi di istruzione professionale, giudici di pace e vice procuratori onorari)
- mensile 1.386,35 euro
familiari partecipanti all'impresa familiare
- giornaliera 55,68 euro giornaliera x 12 giorni mensili: 1.240,32 euro
lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time
- giornaliera 102,99 euro,
- mensile 2.574,65 euro
lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time
- retribuzione convenzionale oraria 12,87 euro
retribuzione di ragguaglio:
- giornaliera 55,45 euro,
- mensile 1.386,35 euro
compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati
- minimo e massimo mensile 1.386,35 e 2.574,65 euro);
retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti
- minimo e massimo annuale 16.636,20 e 30.895,80 euro);
alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (premio annuale a persona:
- regolazione anno scolastico 2019/2020 2,65 euro,
- anticipo anno scolastico 2020/2021 2,66 euro);
allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali
- retribuzione minima giornaliera 55,45 euro,
- premio speciale unitario annuale 59,89 euro, con onere aggiuntivo a carico dello Stato di 46,36 euro a decorrere dal 1° settembre 2020).