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FONDO SOLIDARIETÀ TRENTINO: NOVITÀ 2020

3 minuti, Redazione , 30/12/2020

Fondo solidarietà Trentino: novità 2020

Modifiche 2020 al Regolamento del Fondo territoriale intersettoriale Provincia autonoma di Trento “Fondo di solidarietà del Trentino”: domanda ,prestazioni, istruzioni Uniemens

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la circolare 156 del 29.12.2020, allegata in fondo all'articolo,  l'Inps  illustra alcune modifiche al Regolamento del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, denominato “Fondo di solidarietà del Trentino” ( istituito dal decreto interministeriale del Ministro del Lavoro  e Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° giugno 2016, n. 96077), riepilogando l'intera disciplina.

Le prime istruzioni erano state fornite con la circolare n. 197 dell’11 novembre 2016 .

A seguito  dell’accordo sindacale sottoscritto in data 5 ottobre 2019 tra Confindustria Trento, Confcommercio Trento Imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni e CGIL,  CISL e UIL del Trentino con il quale è stato convenuto di modificare la disciplina del Fondo è stato emanato in proposito un decreto interministeriale .

Si sottolinea che non sono apportate modifiche alle finalità istituzionali del Fondo, che sono: 

a) assicurare l’assegno ordinario per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria; 

b) assicurare prestazioni integrative rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; 

c) prevedere assegni straordinari

d) contribuire al finanziamento di programmi formativi.

La circolare riepiloga tutta la disciplina in materia soffermandosi sui seguenti aspetti: 

1. Premessa e quadro normativo

2. Finalità e campo di applicazione

3 Beneficiari

4 Tipologia di prestazioni:

4.1 Assegno ordinario 4.1.1 Condizioni di accesso 4.1.2 Causali 4.1.3 Importo 4.1.4 Durata 4.1.5 Criteri di priorità e tetto aziendale 4.1.6 Contribuzione correlata 4.1.7 Contributo addizionale 4.1.8 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni

4.2 Prestazioni integrative della NASpI 4.2.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso 4.2.2 Contribuzione correlata 4.2.3 Finanziamento delle prestazioni integrative 4.2.4 Presentazione della domanda e pagamento delle prestazioni 4.2.5 Disciplina della prestazione: requisiti, compatibilità e cumulo 4.2.6 Regime fiscale

4.3. Contributi ai programmi formativi 4.3.1 Condizioni e modalità d’accesso 4.3.2 Misura 4.3.3 Durata 4.3.4 Presentazione della domanda

4.4 Assegno straordinario 4.4.1 Contributo straordinario 4.4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 4.4.3Domande ed esposizione dei conguagli per il finanziamento di programmi formativi. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Novità nel Regolamento del Fondo solidarietà Trentino:

ANZIANITA'

  •  le prestazioni del Fondo siano destinate ai lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva interessata dalla richiesta di prestazione, di almeno 30 giorni, anche non continuativi, nei 12 mesi precedenti la data della domanda di prestazione. 
  • Per il calcolo dell’anzianità di effettivo lavoro di un lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto o in caso di trasferimento d’azienda, si deve tener conto del periodo d’impiego presso l’attività appaltata o presso l’imprenditore alienante
  •  sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori a domicilio e le altre figure professionali escluse dalla normativa vigente.

IMPORTO PRESTAZIONI

L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione d’integrazione salariale, ed è ridotto di un importo pari ai contributi previsti ad oggi pari al 5,84%, che rimane nella disponibilità del Fondo. 

Viene  calcolato nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in misura non superiore ai massimali  per l’anno 2020 pari a: 

  • € 939,89, per retribuzioni inferiori o uguali a € 2.159,48, e 
  •  € 1.129,66, per retribuzioni superiori a € 2.159,48. Gli  importi vengono rivalutati annualmente come per la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

ACCESSO AL FONDO SOLIDARIETA' TRENTINO PER COVID 19

L’accesso all’assegno ordinario di norma è preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali ordinarie. Inoltre, il datore di lavoro deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue: si segnala che quest'ultimo requisito non è richiesto in caso di assegni ordinari con causale COVID-19.

MODALITA' PER LE DOMANDE

ll servizio per l’invio telematico della domanda di assegno integrativo  del Fondo solidarietà Trentino è disponibile nel portale INPS www.inps.it. È accessibile dalla scheda denominata “Assegno integrativo”,  cliccando il pulsante “Accedi al Servizio” e poi inserire le relative credenziali di accesso.E' presente anche un manuale utente di istruzioni.

Allegato

Circolare INPS 156-2020

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