La legge di conversione del DL Sostegni bis prevede l'introduzione dell’articolo 14-bis che rimodula, diminuendola per il 2021, l’imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
La norma stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente:
- al 15% e al 10% dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021,
- al 10% e al 5% dal 1° agosto 2021
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione pari a 1.937.500 euro per l’anno 2021.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2021 ha modificato l’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo stabilendo che
- i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
- esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali,
sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente,
- al 15 per cento (con nicotina) e al 10 per cento (senza nicotina) dal 1° gennaio 2021 (rimodulato per l'anno 2021 dalla conversione del Sostegni bis)
- al 20 per cento e al 15 per cento dal 1° gennaio 2022,
- al 25 per cento e al 20 per cento dal 1° gennaio 2023
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con la legge di bilancio si è previsto anche che il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell’imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all’imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell’imposta.
A decorrere dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti su elencati è legittimata dall’applicazione, sui singoli condizionamenti
- di appositi contrassegni di legittimazione
- di avvertenze esclusivamente in lingua italiana
specificati con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Sempre con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti:
- il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione
- le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.