La Risoluzione n. 82 del 24 dicembre 2020 chiarisce un caso di dichiarazione integrativa a favore del contribuente e in particolare specifica che solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione.
Il quesito riguardava la presentazione di dichiarazione integrativa al fine di:
- dedurre un costo
- e indicare un reddito originariamente omessi.
Il contribuente domandava se qualora la dichiarazione chiudeva con un maggior credito, si potesse considerare la stessa come dichiarazione “a favore” del contribuente e, quindi, non essere assoggettata ad alcuna sanzione.
L’agenzia specifica che:
- solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione.
- mentre è dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito.
In tale ipotesi, infatti, risulta la violazione sanzionata dall’articolo 8 del d.lgs. 471 del 1997 ossia violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.
La stessa risoluzione specifica che le suddette considerazioni in merito alla assenza di sanzioni valgono anche qualora il contribuente abbia erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca.
Se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime ex articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l’integrazione è limitata alla erronea tassazione (o, comunque, non sono indicati anche redditi originariamente omessi), non è dovuta alcuna sanzione.