Nuova puntata della storia infinita del diritto ai trattamenti di integrazione salariale per COVID alle imprese artigiane che non sono in regola con iscrizione e contribuzione annuale al Fondo di solidarietà bilaterale artigiano. Il Tribunale amministrativo del Lazio si era espresso in una sentenza pubblicata il 24 dicembre 2020 affermando che è illegittima la richiesta di iscrizione con conseguente obbligo contributivo al Fondo di solidarietà bilaterale della artigianato per le aziende che vogliano ottenere l'erogazione degli ammortizzatori sociali per Covid 19 previsti dal DL Cura Italia e rinnovati dai successivi decreti emergenziali. L'iscrizione va intesa come obbligatoria solo come procedura informatica per l'accesso alla piattaforma di gestione, ha affermato il tribunale amministrativo
Ora il Fondo bilaterale per l'artigianato con un comunicato sul proprio sito datato 15 gennaio, dà la sua interpretazione della sentenza e ribadisce la necessità di iscrizione e anche l'obbligo di contribuzione, ma sembra prendere tempo e annuncia la dilazione della scadenza del 1 gennaio 2021 al 1 gennaio 2022.
Alleghiamo in fondo all'articolo il testo del comunicato FSBA.
La sentenza del TAR LAZIO sul Fondo Artigianato
Si ricorderà che il decreto 18 del 13.3. 2020 in materia di ammortizzatori sociali per l'emergenza COVID per primo ha affidato la gestione dei fondi stanziati per le aziende artigiane al FSBA . L'ente però in aprile 2020 ha deliberato che era necessario per le aziende iscriversi al Fondo e versare le relativa contribuzione, anche se i termini di versamento erano dilazionati alla fine del 2020.
Ciò si poneva in contrasto con le circolari di indicazioni INPS . Già nella circolare 47 del 28 marzo 2020 l'INPS aveva affermato che "anche i datori di lavoro non in regola con la contribuzione possono accedere all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19". Cio in quanto le risorse per i trattamenti di integrazione salariale COVID sono state stanziate dallo Stato e non sono a carico del Fondo. Un gruppo di aziende aveva presentato ricorso con una class action ottenendo accoglimento anche se parziale e preannuncia la prosecuzione della causa nelle sedi competenti. Il Collegio dei giudici del TAR ha osservato che "il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che ha previsto l’erogazione delle prestazioni ... ha prescritto come unico requisito, necessario e sufficiente per accedere all’assegno ordinario, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto, la richiesta di iscrizione all’Ente Bilaterale Nazionale Artigianato e conseguente iscrizione al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato di cui alla “Delibera del Consiglio Direttivo FSBA Prot. n. 1/2020”, all’ “accordo interconfederale 26/02/2020 – delibera d’urgenza 02/03/2020” e alla “Delibera del Consiglio Direttivo FSBA Prot. n. 3/2020”, può ritenersi legittima solamente ove interpretata nel senso di mero adempimento di carattere burocratico secondo modalità digitale di accesso alla piattaforma che permette di presentare le istanze. Laddove, invece, si volesse far discendere da tale iscrizione il sorgere dell’obbligazione contributiva nei confronti del Fondo de quo, allora la prescrizione deve ritenersi illegittima - ed i provvedimenti impugnati, per l’effetto, devono essere annullati in parte qua - in quanto in contrasto con il chiaro tenore della legge che subordina l’erogazione della prestazione esclusivamente alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19." Il Tar Lazio si è pero dichiarato incompetente sulla parte del ricorso riguardante " l’accertamento dell’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro artigiano «che chieda di poter beneficiare per i suoi dipendenti del trattamento ordinario di Cassa integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale emergenza Covid-19». Allo stesso modo il tribunale civile con ordinanza del 20 ottobre 2020 ha chiarito che la questione «appartiene certamente alla giurisdizione del giudice ordinario quale giudice competente per la tutela dei diritti e l’accertamento degli obblighi inerenti l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e il rapporto contributivo».
Non resta quindi che attendere la prosecuzione del contenzioso presso i giudici del lavoro mentre comunque è sospeso l'obbligo di iscrizione e contribuzione al FSBA per fruire degli ammortizzatori sociali COVID.