Con Risposta a interpello n 620 del 24 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al termine di presentazione della dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche anche alla luce dei provvedimenti emergenziali anti covid.
In particolare, in merito alla dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2015 la presentazione va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2020.
L'istante ha necessità di effettuare correzioni sulla propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo fiscale 2015 per cui deve ricorrere ad una dichiarazione integrativa.
Alla luce di quanto previsto dall'art 2 comma 8 del DPR 322/98 ovvero "le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare"
e delle norme emergenziali ovvero di quanto disposto:
- dall'art 67 del DL n 18/2020 convertito con modificazioni
- dall'art 157 del DL n 34/2020 convertito con modificazioni
egli ha il dubbio su quale sia la scadenza da rispettare.
L'istante ritiene che seguendo quanto previsto dall'art 67 e dall'art 157 dei decreti emergenziali la decadenza degli atti impositivi prevista per l'anno in corso anzichè scadere il 31 dicembre 2020 scadrà il 25 marzo 2021 o il 31 dicembre 2021 anche se l'emissione dell'atto debba avvenire entro il 31 dicembre 2020 e pertanto egli possa inviare la dichiarazIone integrativa per il 2015 entro il 31 dicembre 2021 o entro il 31 marzo 2021.
L'agenzia chiarisce invece che il termine entro cui inviare la dichiarazione integrativa per il 2015 sia sempre il 31 dicembre 2020 in quanto l'art 2 comma 8 su citato prevede una integrativa da presentare entro i termini previsti dall'art 43 del DPR 600/73 cioè
- "il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione"
- ovvero "il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione" (secondo la formulazione vigente prima delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 131, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, applicabile agli anni d'imposta sino al 2015)
e per questo il termine ultimo per la presentazione è il 31 dicembre 2020 perchè il legislatore emergenziale NON ha ritenuto di differire questo termine.
Infatti, specifica l'agenzia, l'art 157 che ricomprende e supera il 67 del DL n 18 non ha modificato i termini per la presentazione della dichiarazione nè in generale nè in particolare per la integrativa ma li ha confermati indirettamente:
- il comma 2-bis, precisa che "Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" perciò conferma i termini della ordinaria presentazione
- e qualora si volesse creare un parallelismo tra i termini di presentazione della dichiarazione integrativa e di decadenza del potere di accertamento del relativo hanno di imposta il legislatore ha comunque stabilito che «gli atti [...] per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi» confermando che l'accertamento, seppure notificato, salve alcune eccezioni, entro il 31 dicembre 2021, deve essere sempre emesso nei termini ordinari