Con la nota 1156 del 22 dicembre l'ispettorato interviene a limitare la stipula assistita di contratti a termine in forza di accordi collettivi di prossimità se questi derogano dalla normativa ordinaria. La nuova interpretazione riguarda la procedura di contratto assistito previsto dall'art. 8 dl 138 2011 che permette al datori di lavoro di superare il limite temporale dei 24 mesi di durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, siglando il contratto presso le sedi territoriali dell'Ispettorato .La possibilità è tornata in auge recentemente , per la precisione dopo la stretta operata dal decreto Dignità del 2018.
Nella precedente nota 8120/2019, l'INL aveva chiarito che il controllo è limitato alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto e alla genuina volonta del consenso e della firma del lavoratore.
Ora si ribadisce che non si puo accedere a questa procedura in caso di "eventuale violazione di norme imperative (quali l'assenza della causale ovvero il mancato rispetto del termine dilatorio)" e questo succede in questo periodo emergenziale con gli accordi di prossimità che, grazie ai decreti legge legati al COVID 19 , consentono di derogare la normativa ordinaria.
Questo, secondo l'ispettorato vale anche se i contratti collettivi di prossimità siano stati stipulati "in violazione dei limiti previsti dalla legge (ad esempio perché non sono rispettati i vincoli di materia di scopo, perché sono violati i limiti imposti dalla Costituzione oppure perché manca il requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie)".
La nuova stretta e il contrasto tra normativa ordinaria ed emergenziale comporterà facilmente nuovi contenziosi.