A partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2021, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:
- per le fatture emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno di riferimento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre
- mentre per fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Questo quanto definito con Decreto del Ministero delle Finanze del 4 dicembre 2020 che qui alleghiamo.
Viene inoltre stabilito che, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250,00 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.
Qualora l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250,00 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.
Scadenze versamento Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO EMISSIONE E-FATTURA | AMMONTARE | AMMONTARE |
1° trimestre | 30 settembre 2021 | 31 maggio 2021 |
1° trimestre + 2° trimestre | 30 novembre 2021 | |
2° trimestre | 30 settembre 2021 | |
3° trimestre | 30 novembre 2021 | |
4° trimestre | 28 febbraio 2022 |
In merito alla procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ovvero la procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta (di cui all’articolo 12-novies D.L. 34/2019), l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, con le modalità telematiche di cui al comma 2-bis, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Qualora il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.
Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno, il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.
In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.
L'Agenzia delle entrate rende noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonche' delle integrazioni di cui al periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente.
Detto termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno.
Ricordiamo che il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può' essere effettuato per l'ammontare calcolato dall'Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale.