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RISTORAZIONE: LA LEGGE DI BILANCIO APPROVA L'IVA AL 10% PER ASPORTO E DOMICILIO

Ristorazione: la Legge di bilancio approva l'IVA al 10% per asporto e domicilio

La Legge di Bilancio 2021 prevede, con efficacia retroattiva, l'aliquota IVA del 10% per le pietanze pronte e preparate al momento, anche fuori dalla somministrazione

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Giunge finalmente al termine quello stato di incertezza del diritto che ha voluto, in questo 2020, i già tartassati ristoratori alle prese con le aliquote IVA da applicare all’asporto e alla consegna a domicilio.

Ricapitoliamo brevemente. Sopraggiunta nel 2020 l’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento, le attività commerciali del settore della ristorazione, che fino a quel momento hanno espletato quel servizio chiamato somministrazione, hanno dovuto limitare (in determinati periodi) la propria operatività alla consegna a domicilio e all’asporto che, come spiegato nell’articolo Ristorazione: per asporto e domicilio esclusa l’aliquota IVA della somministrazione, costituendo cessione di beni alimentari, obbligava i ristoratori ad applicare aliquote diverse per ogni bene ceduto.

Sollevato il problema, in Commissione finanze uno dei sottosegretari al MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), aveva assicurato che, essendo possibile considerare l’asporto e la consegna a domicilio come delle modalità integrative di svolgimento dell’attività di ristorazione, sarebbe stato possibile utilizzare la stessa aliquota prevista per la somministrazione.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, in sede di interpello, basandosi correttamente sulla normativa italiana ed europea in vigore, aveva motivatamente escluso la possibilità che l’asporto e la consegna a domicilio potessero essere assimilati alla somministrazione (per un approfondimento si legga l’articolo Ristorazione: per l’Agenzia asporto e consegna a domicilio non sono somministrazione).

Chi scrive, con l’articolo Ristorazione e aliquote IVA: il Governo risponde, aveva fatto presente che, basandosi sulle norme esistenti, l’intervento dell’esecutivo, lasciato alla sola forma orale, non poteva essere sufficiente per risolvere una questione come questa.

Dopo l’arrivo dell’intervento, ufficiale e motivato, dell’Agenzia delle Entrate sul tema, ha deciso di intervenire concretamente il Parlamento, in sede di Legge di Bilancio 2021, allineando le aliquote IVA dell’asporto e della consegna a domicilio a quelli della somministrazione.

Il comma 40 dell'articolo 1 sezione I della legge di Bilancio 2021 assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto. 

Il perimetro della norma è rappresentato dai soli piatti pronti e da quelli preparati al momento per essere immediatamente consumati, per essere consegnati a domicilio, per essere acquistati e portati via (asporto), quindi sono escluse le bevande, alle quali, si noti bene, dovranno essere applicate le aliquote ordinarie, e lo stesso vale per tutte le altre tipologie di beni che non presentano le caratteristiche indicate. Questo perché la norma non assimila l’asporto e la consegna a domicilio alla somministrazione (che è una prestazione di servizi comprensivo di prestazioni di fare, come il consumo in loco, e di prestazioni di dare, come la cessione di beni alimentari di qualsiasi caratteristica), ma assoggetta a una aliquota del 10% i piatti pronti e preparati al momento per il loro consumo immediato, per l’asporto e per la consegna a domicilio, stabilendo quindi un perimetro sul cosa, sul quando e sul come.

La fattispecie, di conseguenza, è autonoma: non puo' essere ricondotta né alla cessione di beni alimentari propriamente detta, né alla somministrazione di alimenti e bevande.

Infine, questione non trascurabile,  l’intervento normativo ha la forma di norma di interpretazione autentica, la quale non costituisce una modifica normativa ma una interpretazione con forza di Legge di norme già esistenti, e pertanto ha valore retroattivo. 

Questo sana il comportamento di quei ristoratori che hanno, anche in passato, assoggettato all’aliquota IVA del 10% le pietanze oggetto della norma.

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