Con la Circolare 30/E del 22 dicembre 2020 l’agenzia delle entrate fa il punto attuale sulla disciplina del superbonus.
Da ricordare che la legge di bilancio 2021 sta per cambiare l’aspetto normativo dell’agevolazione introdotta dall’art. 119, DL 34/2020.
Questi in breve i chiarimenti del documento di prassi (si rimanda alle prossime news per i dettagli)
Ambito soggettivo
- Enti del terzo settore. Le Onlus, le ODV e le APS accedono al superbonus senza alcuna limitazione inerente la tipologia di immobili oggetto di intervento. Per tali soggetti non è operativa nemmeno la limitazione delle due unità immobiliari.
- I soci di imprese agricole. I soci o gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) e i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda, che sostengono spese per gli interventi su immobili rurali possono fruire del Superbonus. L’agevolazione è fruibile a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola.
La struttura degli immobili
- Supercondomini e cappotto su uno solo di essi. Nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, è ammissibile la detrazione del 110% del superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico, certificati dai previsti Ape.
- Accesso autonomo. Si ammette che una unità immobiliare abbia “accesso autonomo dall’esterno”, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada o da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione.
Massimali di spesa e regime di fatturazione
- Il compenso dell’amministratore. Il compenso straordinario all’amministratore di condominio non può essere ammesso in detrazione per il superbonus. Conseguentemente non può essere oggetto dello “sconto in fattura”, né di “cessione”della detrazione. L'amministratore, infatti, precisa l’Agenzia, svolge le proprie funzioni in conformità al mandato del condominio ed eventuali compensi, anche extra, riconosciuti anche se riferiti alla gestione (straordinaria) dei lavori, non possono rientrare tra le spese che danno diritto alla detrazione del 110%, costituendo ordinari obblighi amministrativi.
- Massimali di spesa condominiali e pertinenze. Riguardo ai limiti di spesa, in caso di intervento sull’impianto termico centralizzato, l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione deve essere calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari, in continuità con la prassi in materia di ecobonus e sismabonus. È irrilevante la circostanza che le pertinenze siano o meno servite dall’impianto termico.
- IACP e split payment. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi che concorrono al Superbonus, eseguiti da IACP che optano per lo “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment (ex art. 17ter, DPR 633/72).
Gli interventi
- Interventi trainanti. Gli interventi trainanti possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del superbonus indipendentemente dal fatto che l’intervento interessi o meno anche il relativo edificio residenziale principale, a condizione che sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 119, DL 34/2020.
- Fotovoltaico. L’installazione di impianti fotovoltaici è considerato intervento trainato se l’intervento trainante è rappresentato da uno fra quelli previsti dall’art. 119, DL 34/2020 (risparmio energetico) o è un intervento antisismico. Anche in questo caso ai fini del superbonus l’installazione di questi impianti è ammessa anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici e unità immobiliari.
Cessione della detrazione o sconto in fattura
- Principio di cassa e di competenza. Si chiarisce che il momento determinante per l’accesso al beneficio del superbonus è il momento di saldo delle spese alle imprese che effettuano i lavori (principio di cassa). Non rileva il momento del pagamento delle spese condominiali richieste ai singoli condomini ma il momento di corresponsione delle somme da parte del condominio ai fornitori.
- Il contribuente con elevata disponibilità finanziaria, possessore di un solo immobile adibito ad abitazione principale. Nel caso in questione, in particolare, il reddito derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale), concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all’articolo 10 del Tuir di importo pari alla rendita catastale. Tale soggetto può, tuttavia, esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (corrispondente alla detrazione spettante) in quanto possiede un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma che non è soggetto ad imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede una deduzione di pari importo. La fattispecie non costituisce presupposto per un controllo se tutti gli adempimenti vengono rispettati.
I controlli ed il visto di conformità.
- Precedente cambio caldaia con ecobonus. Si chiarisce che se in passato si è goduto dell’ecobonus per la sostituzione di una caldaia, nulla vieta di poter nuovamente cambiare la caldaia godendo del 110% e nel rispetto dei requisiti previsti dal DM 6 agosto 2020. Resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame.
- Il concorso in violazione. «i destinatari degli esiti del controllo sono, ..., i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione». Al di fuori dell’ipotesi di “concorso”, i fornitori e i cessionari «rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto» (nello stesso senso si veda il Provv. dell’8 agosto 2020, punto 7)