L'ABI Associazione bancaria italiana con comunicato stampa del 17 dicembre 2020 informa di nuove moratorie di mutui e finanziamenti per le imprese e famiglie.
In particolare si procede al rinnovo delle sospensioni delle rate dei mutui e finanziamenti gia disciplinate da specifici accordi con:
- le Associazioni imprenditoriali (AGCI, Confcooperative, Legacoop – riunite nell’Alleanza della Cooperative Italiane; Casartigiani, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confersercenti)
- le Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-consum, Assoutenti, Centro tutela consumatori e utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Udicon).
ABI informa che:
- sarà prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere assunta la decisione circa la concessione della moratoria da parte della banca;
- il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito a seguito dell’applicazione della moratoria non deve superare i nove mesi, comprensivi di eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Per le imprese si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli accordi del 6 marzo e del 22 maggio scorsi con le Associazioni imprenditoriali.
La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, coerentemente con le Linee guida Eba, non potrà superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Si specifica che le moratorie perfezionate tra l’1 ottobre e l’1 dicembre possono comunque avvalersi della maggiore flessibilità nella classificazione delle posizioni oggetto della sospensione del pagamento delle rate, a condizione che siano rispettati i nuovi requisiti vale a dire il requisito della durata massima della moratoria di 9 mesi.
Per le famiglie l’iniziativa comprende:
- i mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini)
- i finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione.
La sospensione, per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l’intera rata e può essere richiesta nei seguenti casi:
- cessazione del rapporto di lavoro,
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi,
- riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019,
- morte o grave infortunio del debitore.