L'inps ha pubblicato il messaggio 4771 del 18 dicembre 2020 sulla regolarizzazione della contribuzione previdenziale correlata nei casi di lavoratori che hanno fruito del prepensionamento previsto dalla legge 92 2012 , in cui i datori di lavoro sono chiamati a versare oltre che la prestazione sostitutiva della pensione anche la relativa contribuzione previdenziale .
Facendo seguito alla la circolare n. 119/2013 e messaggio n. 2326/2020 l’Istituto fornisce ora le indicazioni per la corretta determinazione della contribuzione correlata, necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
L’importo da corrispondere, a totale carico del datore di lavoro, è calcolato per i periodi di erogazione della prestazione sostitutiva della pensione sulla base della retribuzione media degli ultimi 48 mesi del rapporto di lavoro tenendo conto pero anche di eventuali emolumenti corrisposti successivamente alla cessazione del rapporto (premi MBO, premi) .
Il messaggio ricorda che i flussi regolarizzativi dei contributi eventualmente mancanti dovranno essere effettuati sulla posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione “6E”.
- Per il 2020, il datore di lavoro interessato deve esporre sul flusso del mese nel quale effettua la regolarizzazione, nell’elemento imponibile, la somma dell’imponibile del mese più i ratei di imponibile relativi ai mesi precedenti dello stesso anno.
- Per differenze da imputare ad anni precedenti, il datore di lavoro interessato invierà flussi regolarizzativi sul mese di dicembre di ogni anno, utilizzando le modalità correnti già in uso. Dalla denuncia di competenza del mese successivo alla regolarizzazione il datore di lavoro indicherà il solo imponibile corrente rideterminato.
Va ricordato che già nel messaggio 2326 Inps aveva sottolineato che il mancato adeguamento della contribuzione correlata entro il mese successivo a quello in cui è avviene l'erogazione degli emolumenti comporta una sanzione per evasione contributiva.