L’oggetto della professione di Dottore Commercialista è regolamentato dall’articolo 1 del Decreto Legislativo numero 139 del 28 giugno 2005, che costituisce l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Lungo è l’elenco delle attività che queste figure professionali possono svolgere, ma a differenza che per altre (e più garantite) professioni ordinistiche, la maggior parte di queste non sono soggette a vincolo di esclusività in favore degli iscritti all’ordine, ma possono essere espletate da chiunque o quasi.
Poche sono le riserve di legge previste per i Dottori Commercialisti, in base alla norma prima indicata, e comunque quasi nessuna in esclusiva; tra queste, le più importanti, da un punto di vista professionale, sono tre:
- le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici
- l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria
- l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria.
La prima di queste è oggi ancora valida solo per coloro che sono già iscritti al Registro dei Revisori Legali; da un paio d’anni infatti, l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista non abilita più a quello della professione di Revisore Legale, per la quale, oltre a un separato tirocinio, è previsto anche un separato esame di abilitazione; realtà che di fatto separa le due professioni.
Per le restanti due riserve, non esclusive, il 17 dicembre 2020 è stata assegnata alla II Commissione giustizia la Proposta di Legge atto camera 2810, la quale ha per oggetto il riordino della professione forense, ma contestualmente si occupa anche del “riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati”.
La Proposta di Legge in oggetto prevede la specializzazione della professione forense, che sarebbe divisa in sette diversi settori (civilistico, penalistico, amministrativistico, concorsualistico, tributaristico, giuslavoristico, societario), ai quali sarebbe possibile accedere dopo il superamento di uno specifico esame settoriale.
La stessa Proposta di Legge, all’articolo 7, prevede però anche che “al fine di poter essere nominati curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale o delegato alla vendita, i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro e i notai debbano sostenere l’esame di abilitazione previsto” e che “al fine di poter esercitare la difesa tecnica dinanzi alla giurisdizione tributaria, coloro che sono iscritti alla sezione A « commercialisti » dell’albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili debbano sostenere l’esame di abilitazione previsto per il settore di specializzazione tributaristico”.
In parole povere povere, se questa proposta dovesse diventare Legge, i Dottori Commercialisti, dopo avere perso la possibilità di esercitare la Revisione Legale (che è di fatto diventata una diversa professione), perderebbero anche la possibilità di espletare incarichi come difensori tributari e curatori fallimentari, se non dopo aver superato lo stesso, ulteriore e specifico esame di abilitazione previsto per gli aspiranti avvocati, i quali, di fatto, assumerebbero in capo alla propria professione queste attività professionali.
Il concretizzarsi di una tale ipotesi, sarebbe un altro duro colpo per una professione ordinistica con molti vincoli per gli iscritti, ma ben poche tutele, neanche di tipo professionale.
Camera dei Deputati - Proposta di Legge atto camera 2810.pdf