Sul riscatto ai fini pensionistici dei diplomi AFAM (Alta formazione artistica e musicale) e di altri titoli di studio rilasciati da istituzioni non universitarie, l'Inps ha emanato un messaggio alle proprie strutture per rendere omogenea la gestione delle domande da parte dei dipendenti pubblici per il conteggio nella Cassa Trattamenti pensionistici statali (CTPS) (messaggio 16 dicembre 2020, numero 4728 ).
In particolare sul primo aspetto ossia i titoli di studio rilasciati da Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza, dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica e Istituti Musicali Pareggiati, viene richiamata la circolare 95/2020 in cui si affermava che domande di riscatto dei diplomi Afam, presentate fino all'11 luglio 1997, vengono accolte sulla base delle specifiche disposizioni dei regolamenti universitari, ma sempre e solo se il diploma sia richiesto dall'ammissione in servizio in determinati ruoli o funzioni e il richiedente sia anche in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, indipendentemente dalla sua durata, conseguito non solo prima ma anche dopo l'iscrizione in un istituto AFAM
Sul secondo punto , viene ricordata la sentenza della Corte costituzionale, 52/2000, che ha previsto il riscatto dei corsi di studi anche svolti presso istituti o scuole, non universitarie, ma riconosciute di livello superiore (post-secondario) dal ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca scientifica, aquando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento, sia richiesto in aggiunta ad altro titolo per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinante funzioni.
In particolare si precisa che possono rientrare nell'ambito della sentenza anche i diplomi dell'area infermieristica, tecnica e della riabilitazione (per esempio, diploma di tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di laboratorio, tecnico fisioterapista e della riabilitazione) conseguiti presso le relative scuole riconosciute o autorizzate con apposito decreto ministeriale. Anche in questo caso il corso di studio deve avere natura post-secondaria con necessario possesso precedente del titolo di studio di scuola secondaria superiore di qualsiasi durata.