Un piccolo regalo di Natale nella conversione in legge dei quattro decreti Ristori emanati dal governo tra il 27 ottobre e il 30 novembre scorso (n. 137, n. 149, n. 154 e 157/2020) prevista entro il 27 dicembre prossimo, e che prevede anche la fusione in un unico provvedimento definito quindi ora "Maxiristori" .
All 'articolo 10-bis è prevista infatti una misura agevolativa chiesta a gran voce da mesi da molte categorie, in primis i lavoratori autonomi, non sempre raggiunti dai Ristori del Governo, per mancanza di qualche requisito specifico .
(Sulle indennità INPS leggi il riepilogo in Indennità COVID: al via le domande per dicembre )
L'attesa novità è la detassazione di contributi e indennità a favore di imprese e lavoratori autonomi erogati per l'emergenza COVID-19 da molti enti previdenziali privati, come le casse professionali o i Fondi bilaterali di solidarietà che hanno deliberato numerose prestazioni straordinarie di sostegno economico ai propri iscritti .
La cassa di previdenza dei dottori commercialisti CNPADC, ad esempio aveva scritto direttamente al Ministro per chiedere che tali indennità fossero escluse dalla formazione del reddito imponibile, come peraltro previsto per i bonus erogati dall'INPS sin dal Decreto Cura Italia di marzo 2020, ad alcune categorie di lavoratori precari e autonomi senza partita IVA , denunciando l'ingiustizia di un trattamento fiscale differenziato.
Vedi le notizie sui bonus erogati dai fondi di solidarietà nel nostro Dossier Fondi sanitari e di solidarietà.
L’articolo 10 del Maxiristori stabilisce ora finalmente ( e fatte salve modifiche dell'ultima ora) che "i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione, e non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altre componenti negative di reddito. I contributi devono essere stati deliberati successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020."
La disposizione chiarisce che sono inclusi nell'ambito della stessa tutti i trasferimenti da chiunque erogati indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. La detassazione si applicherà nel rispetto dei limiti del ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione europea .
La legge di conversione ha ricevuto ieri l'ok del Senato con un maxiemendamento e ora passa alla Camera per l'ultima approvazione che non dovrebbe comunque portare ulteriori modifiche.