L’agenzia delle entrate fornisce un importante chiarimento in merito alle agevolazioni IVA introdotte in conseguenza della pandemia dal Decreto Rilancio relativamente alle cessioni dei beni indicati nell’art 124 e in particolare alcuni dispositivi medici.
La Risposta a interpello n 585 del 14 dicembre 2020 chiarisce che le agevolazioni seguenti:
- esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020
- aliquota IVA al 5% dal 2021
per le cessioni dei beni espressamente indicati nell’art 124 tra i quali ventilatori, aspiratori e saturimetri sono applicabili anche in caso di noleggio di tali beni.
È irrilevante secondo l'agenzia ai fini dell’agevolazione che tali strumenti non siano specificatamente utilizzati per la prevenzione, diagnosi e cura del Covid-19.
Infatti essa fa rimando alla Circolare 26/E del 2020 che ha chiarito che con riferimento ai beni dell'elenco allegato alla decisione della Commissione europea 491/2020 essi sono importati in esenzione da IVA e dazi al ricorrere di certe condizioni ovvero se utilizzati per una finalità sanitaria.
L’istante è una ASL che ha stipulato un contratto di noleggio di ventilatori polmonari, aspiratori e saturimetri destinati a persone con invalidità permanente. Tali beni sono indicati nell'elenco tassativo dell'art 124 ( si precisa che i saturimetri sono riconducibili alla strumentazione per diagnostica covid 19).
La ASL precisa che la firma del contratto di noleggio è avvenuta prima della entrata in vigore del DL Rilancio e che il fornitore ha fatturato all’azienda sanitaria fino al 19 maggio 2020 il noleggio dei suddetti beni con l'aliquota agevolata del 4% (come previsto dal punto 41-quater della Tabella A, parte II del decreto Iva 633) per protesi e ausili inerenti menomazioni di tipo funzionale permanente.
Successivamente, dal 20 maggio 2020 la ditta ha applicato l’esenzione d’imposta disposta prevista dall'articolo 124 del Decreto Legge n. 34/2020.
L’istante chiede se, trattandosi di un noleggio e non di una cessione, sia corretto applicare l’agevolazione considerato anche che i dispositivi in argomento non sono specificamente utilizzati per la prevenzione, diagnosi e cura del Covid-19.
La Asl ritiene, inoltre, che dal 1° gennaio 2021 all’operazione possa essere nuovamente applicata l’aliquota del 4% prevista dalla Tabella A, parte II - punto 41-quater del Dpr n. 633/1972, perché più favorevole rispetto a quella ridotta del 5% stabilita dall’articolo 124.
L’Agenzia delle entrate concorda con la condotta del fornitore.
L’articolo 124 del decreto “Rilancio” prevede per le cessioni dei beni tassativamente elencati nella norma uno sconto che si realizza con due fasi:
- l'introduzione fino al 31 dicembre 2020, di un regime di esenzione,
- un’aliquota del 5% a partire dal 2021
Per applicare questa agevolazione è stato necessario effettuare una modifica alla Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972, con l'aggiunta del numero 1-ter.
L’Agenzia conferma quanto sostenuto dal fornitore e cioè che alle operazioni di noleggio, secondo l’articolo 16, comma 3, del decreto Iva, deve essere applicata la stessa aliquota stabilita per la cessione degli stessi beni tramite contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili, infatti lo scopo della norma è uniformare il trattamento Iva relativo all'acquisto di un bene, a prescindere dalla natura del rapporto giuridico (come cofermato dalla Risoluzione 33/2020)
Anche la Circolare n. 26/2020 ha precisato che il trattamento Iva introdotto dall'articolo 124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei beni elencanti nell’articolo stesso, nonché alle prestazioni di servizi del richiamato articolo 16 comma 3.
Specifica inoltre che è necessario l'utilizzo sanitario ma non esclusivo per la prevenzione o la cura del covid.
la questione principale che però emerge dalla risposta in oggetto è che il contratto di noleggio non ostacola l'applicazione del regime previsto per le cessioni dei beni elencati dall'articolo 124 del “Rilancio”.