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VERSAMENTI IVA, RITENUTE E CONTRIBUTI IN SCADENZA IL 16 DICEMBRE MA NON PER TUTTI

Versamenti Iva, ritenute e contributi in scadenza il 16 dicembre ma non per tutti

In vista della prossima scadenza dei versamenti del 16 dicembre di ritenute, contributi e Iva, facciamo il punto sui soggetti che possono fruire della proroga al 16 marzo 2021

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Per molte imprese e professionisti, il 16 dicembre 2020 scade il termine per il versamento di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, dell'addizionale regionale e comunale IRPEF operate dai soggetti in qualità di sostituto d'imposta, dei contributi previdenziali ed assistenziali (anche per la Gestione separata INPS) e della liquidazione Iva del mese di novembre dovuta per i soggetti mensili.

Tuttavia, con il recente Decreto Ristori quater, è stata prevista la proroga al 16.03.2021 dei termini dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre relativi alle suddette ritenute, contributi previdenziali e dell'IVA (liquidazione mensile e acconto IVA), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o  sede operativa in Italia:

  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 
  • e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre del 2019),

Versamenti oggetto di sospensione

In particolare, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi ai: 

  • versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del dpr 600/1973) in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i soggetti di cui sopra operano in qualità di sostituti d'imposta.
  • versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto (Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020, in quanto il 27 è domenica).
  • versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tali versamenti sono sospesi anche per gli stessi soggetti di cui sopra che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019. 

I soggetti che possono usufruire della sospensione a prescindere dai ricavi e dal calo del fatturato

La sospensione, inoltre si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi

  • ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del dpcm del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; 
  • ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle regioni rientranti nelle Zone Rosse o Arancioni (aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del dpcm del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) che alla data del 26 Novembre erano così individuate:
    • Regioni Zona Arancione (Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria) 
    • Regioni Zona Rossa (Provincia di Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana,Valle d'Aosta, Abruzzo)
  • ai soggetti oggetto di misure restrittive che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 DL n. 149/2020 (principalmente commercio al dettaglio e servizi alla persona), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle regioni rientranti nelle Zone Rosse (aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149). 

Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021
  • o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

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