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IVA RIDOTTA AL 10% PER LE VERIFICHE OBBLIGATORIE SU ASCENSORI DEI CONDOMINI

Iva ridotta al 10% per le verifiche obbligatorie su ascensori dei condomini

Aliquota Iva del 10% sulle attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata

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Possono beneficiare dell'aliquota Iva del 10% le attività di verifica periodica obbligatoria degli ascensori (regolate dal D.P.R. n. 162 del 1999) installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Consulenza giuridica del 9 novembre 2020 n. 11 che, richiamando la risoluzione del 4 marzo 2013 n. 15/E, ha precisato che la condizione per l'applicabilità dell'aliquota IVA del 10% agli interventi di manutenzione ordinaria è che questi siano eseguiti su "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata", ovvero quei fabbricati che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato.

Analoga agevolazione non può essere applicata alle verifiche periodiche sulla sicurezza e l'efficienza delle attrezzature da lavoro messe a disposizione ai lavoratori dal datore di lavoro, che il d. lgs. n. 81 del 2008 obbliga a periodici controlli, in quanto si tratta di "attrezzature da lavoro" e non di impianti tecnologici al cui mantenimento in efficienza è finalizzata la manutenzione ordinaria.

Per arrivare a tale conclusione, l'Agenzia ha citato alcuni documenti di prassi sui quali ha trovato fondamento.

Già il MEF, con Circolare del 07.04.2000 n. 71, aveva chiarito quale fosse la tipologia degli interventi interessati dalla norma agevolativa che prevede l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle «prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) (i.e.manutenzione ordinaria), b) (i.e. manutenzione straordinaria), c) (i.e. interventi di restauro e di risanamento conservativo) e d) (i.e. interventi di ristrutturazione edilizia), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata» (di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488), precisando che caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell'esistente.

Il beneficio si rende inoltre applicabile alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio (ad es. porte, pannelli, serrature, funi etc.) in caso di usura, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui...". 

La ratio di tale norma è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate per realizzare tali interventi, vale a dire contratto di appalto ovvero fornitura di beni con posa in opera.

Infine, l'Agenzia ha richiamato anche la risoluzione del 04.03.2013 n. 15/E secondo cui "la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell'alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento".

Allegato

Risposta Consulenza Giuridica del 09.11.2020 n. 11

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

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