La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 28073 del 9 dicembre 2020, accoglie il ricorso di una donna rimasta invalida al 50% a seguito di un incidente stradale, affermando che l'inabilità al lavoro risultante dev'essere liquidata dal giudice non solo sulla base della CTU ma sul complesso tutta la documentazione medica prodotta dalla parte lesa.
La controverisa era iniziata presso il Giudice di pace di Pensato cui era stato chiesto che all'attore responsabile dell'incidente stradale fosse condannato a corrisponderle a titolo risarcitorio la somma di euro 739.846,32. Dopo la dichiarazione di incompetenza per valore da parte del Giudice di Pace di Pesaro, io giudizio passava al Tribunale di Pesaro, il quale, con la sentenza n. 280/2011, giudicava effettivamente l'incidente causato da MB, che veniva condannato, in solido con la sua impresa di assicurazioni, al pagamento, detratti gli importi già corrisposti, di euro 170.000,00 per danno non patrimoniale, tenuto conto della personalizzazione, di euro 100.000,00, per danno patrimoniale da lucro cessante, di euro 69.748,93, per rimborso di spese mediche documentate, e di euro 40.000,00, per spese mediche future.
La complessa sentenza accoglie in parte il ricorso della donna per una diversa quantificazione del danno. In particolare viene specificato che riguardo al danno consistente nella contrazione di reddito, che la Corte distrettuale, pur avendo correttamente premesso che :
- non c'è automatismo tra danno biologico permanente e contrazione della capacità di guadagno, e
- che spetta alla vittima dimostrare la contrazione dei reddito,
- che tale contrazione può presumersi ove i postumi dell'invalidità permanente non siano di lieve entità,
in realta non solo non ha tenuto conto della diversa valutazione circa la entità dei danno emergente dalle prove addotte dalla danneggiata rispetto a quella risultante dalla CTU e non ha motivato la decisione di fondare la sua decisione solo sulla CTU, ma non ha neppure dato logico rilievo alla tipologia dei postumi lamentati — soprattutto alla difficoltà di mantenere la stazione eretta ed ai problemi di carattere urogenitale — ed alla loro incidenza sulla capacità di svolgimento della precedente attività lavorativa a tempo pieno, limitandosi / senza una congrua ed intellegibile motivazione, a considerarli solo per le loro implicazioni mediche.