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CONTRATTO DI ESPANSIONE 2020 SENZA CONTRIBUTO ADDIZIONALE

2 minuti, Redazione , 10/12/2020

Contratto di espansione 2020 senza contributo addizionale

Nuove indicazioni e istruzioni Uniemens per il contratto di espansione per prepensionamenti e formazione con CIGD previsto dal Decreto 34 2019 - Circolare INPS 143 del 9.12.2020

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Il cd Decreto N. 34 2019 ha introdotto il cd "contratto di espansione", in forma sperimentale, per gli anni 2019-2020. L'inps è intervenuta ieri in proposito con una ulteriore novità nella circolare 143 del 10.12.2020, a seguito di un nuovo cambio di rotta ministeriale.

 La norma prevede  che le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20 del d.lgs. n. 148/2015), qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le RSA e RSU  per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione. 

 Tale contratto deve indicare quindi:   “la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto invece dal pensionamento anticipato” .  La norma prevede, quindi, che per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

 Esonero dall’obbligo di versamento del contributo addizionale .

Diversamente da quanto previsto dalla  circolare n. 98 del 3 settembre 2020,  a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. Pertanto, le indicazioni fornite al paragrafo 4 della circolare n. 98/2020 sono superate. (Vedi in merito Contratto di espansione novità sul contributo aggiuntivo CIG)

Istruzioni per il conguaglio 

Vengono confermate le modalità operative indicate nella circolare n. 98/2020. I datori di lavoro esporranno :

  • il codice già in uso “L046”, avente il significato di “Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)”, ell’elemento<DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, e 
  • l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

 Nel caso in cui sul periodo di paga settembre 2020 le aziende interessate abbiano provveduto al versamento del contributo addizionale, la procedura di calcolo provvederà alla sua restituzione con l’emissione di eventuale nota di rettifica. 

L'istituto ricorda che per questi trattamenti di  integrazione salariale  in riferimento alle riduzioni orarie previste dal contratto di espansione è riconosciuto il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Tag: UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI UNIEMENS / LUL ADEMPIMENTI LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

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