Con Risposta a interpello n 569 del 9 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al pagamento della imposta di registro da pagare sulle concessioni marittime prorogate ex lege dal DL Rilancio (art 199 comma 3 lett b))
In particolare la proroga ex lege delle concessioni demaniali per la gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere per le parti l'obbligo di denuncia della proroga della concessione e l'obbligo di pagamento della relativa imposta, commisurata sul nuovo periodo della concessione.
L'art.199 del DL 34/2020 ha prorogato per 12 mesi la durata delle concessioni demaniali marittime indipendentemente da:
- scopo
- scadenza
delle stesse.
L'istante evidenzia che questa proroga fa sorgere degli obblighi fiscali relativamente al pagamento di:
- imposta di bollo (nel caso di rilascio di titoli suppletivi)
- imposta di registro (2% del canone annuo)
Per questo, domanda se tali obblighi siano validi per tutte le concessioni demaniali marittime prorogate ex lege.
L'agenzia risponde che la norma contemplata nell'art 199 ha previsto una proroga per sopperire al calo dei traffici causati dalla pandemia e pertanto è una misura di sostegno agli operatori del settore delle concessioni in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto o già scadute tra il 1 gennaio e il 19 maggio 2020.
Inoltre chiarisce che in linea generale le concessioni demaniali marittime sono soggette ad obbligo di registrazione (per il combinato disposto dell'art 5 del TUR e dell'art 5 della TARIFFA part prima ad esso allegata) con applicazione di imposta di registro in misura proporzioale con aliquota al 2% applicata sull'ammontare del canone pattuito per l'intera durata della concessione.
In caso di proroga delle concessioni invece si fa riferimento all'art 36 comma 3 del TUR che disciplina i contratti a proroga tacita.
In base alla disciplina di tali contratti in caso di proroga sorge in capo alle parti l'obbligo di:
- denuncia della stessa
- pagamento della imposta commisurata al nuovo peridodo di concessione
L'agenzia cita la norma che recita "Per i contratti con patto di proroga tacita l'imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l'obbligo delle parti di denunciare a norma dell'art. 19 l'ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo".
L'art 19 in particolare stabilisce un termine di 20 giorni entro i quali provvedere alla denuncia della proroga che ha decorrenza a partire dal momento in cui la proroga stessa è avvenuta.
Sarà poi l'ufficio competente a liquidare la relativa imposta di registro dovuta dalle parti.