Con Circolare prot. 15350 del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2020 sono forniti chiarimenti in merito alle sanzioni per chi non rispetta le restrizioni previste dall'ultimo DPCM del 3 dicembre 2020 in materia di contenimento del contagio da covid 19 che replicano quanto previsto dal Decreto Natale che ha introdotto specifici divieti per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno oltre che per l'intero periodo natalizio.
Nel periodo natalizio, e in particolare nei giorni cardine delle festività il Governo ha già annunciato una intensificazione dei controlli per verificare che il blocco degli spostamenti tra comuni venga rigorosamente rispettato.
È bene evidenziare che il DPCM che ha previsto specifiche restrizioni di spostamento con l'art 1 comma 4 non ha però previsto relative sanzioni per chi non le rispetta.
È intervenuto pertanto il capo del gabinetto del Ministero dell’interno Bruno Frattasi, firmando la circolare cui si rimanda che fornisce dei chiarimenti.
In particolare con la circolare si specifica che la norma sanzionatoria cui rifarsi per le sanzioni in caso di violazione dei divieti in vigore nel periodo natalizio è l’articolo 1 comma 2 del DL 19 del 25 marzo 2020 poi convertito in legge che prevede
- sanzioni da 400 a 1.000 euro per chi viola i divieti
La su citata è una norma come dice il Viminale richiamata dall’articolo 1 comma 3 del decreto legge 158/2020 ai sensi del quale il Dpcm del 3 dicembre 2020, in attuazione dell'art 2 del DL 19/2020 ha contemplato una serie di misure di contenimento della pandemia.
Alle vioolazioni di tali misure si applicano le sanzioni previste dall'art 4 dello stesso DL 19/2020.
In riferimento al periodo natalizio, e ai divieti di spostamento anche tra comuni in alcuni giorni specifici, Frattasi afferma che “non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio”
La nota del Ministero sostanzialmente ritiene che non fosse necessario richiamare le sanzioni anche nel nuovo decreto perché esse sono collegate alla violazione di divieti elencati in astratto dal DL n. 19 del 2020.