L'OIC con Risposta del 4 dicembre chiarisce alcuni concetti riguardanti la classificazione delle partecipazioni in bilancio.
In particolare in merito alla classificazione delle partecipazioni nell'attivo immobilizzato oppure nelle immobilizzazion di partecipazioni acquisite per essere gestite e valorizzate in un arco temporale medio lungo e poi cedute ha osservato che il criterio di classificazione n 21 prevede che la classificazione delle partecipazioni dipenda dalla loro destinazione.
Ciò detto con la risposta in esame l'OIC chiarisce che:
- le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni
- le partecipazioni destinate ad una permanenza non durevole si iscrivono nell'attivo circolante.
Ciò che rileva in tal senso è la volontà della direzione rispetto all'utilizzo durevole oltre che la reale ed effettiva capacità dell'azienda di detenere partecipazioni per un tempo prolungato.
La mera prospettiva di vendita delle partecipazione non costituisce condizione sufficiente a determinare la classificazione della stessa nell'attivo circolante.
La partecipazione sarà iscritta nelle immobilizzazioni se ci sarà volontà della direzione per l'utilizzo durevole oltre che la effettiva capacità dell'azienda in questo senso.
In quanto alla definizione di "tempo durevole" l'OIC ritiene che esso corrisponda ad un arco temporale non inferiore ai 12 mesi.