La disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento infragruppo applicati dalle imprese multinazionali (Transfer Pricing), con funzione antielusiva, è regolamentata dall’art.110, comma 7 del D.P.R. n.917/86 (di seguito TUIR), dal D.M. 14 maggio 2018 del MEF, dagli artt.1, comma 6 e 2, comma 4-ter del D.Lgs.n.471/1997.
Il 23 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 360494 , concernente la documentazione idonea a riscontrare la conformità delle condizioni e dei prezzi di trasferimento (Transfer Pricing), applicati nelle transazioni con imprese associate non residenti, al principio di libera concorrenza alla luce dell’articolo 110, comma 7 del TUIR, così come modificato dall'art. 59 D.L. n.50/2017.
La documentazione idonea è costituita dal Masterfile e dalla Documentazione Nazionale. La predisposizione di tale documentazione permette di accedere al regime previsto dall’art.1, comma 6 e 2, comma 4-ter, del D.Lgs.n.471/1997, beneficiando della disapplicazione delle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione in caso di rettifica del reddito derivante dalle operazioni infragruppo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
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Il provvedimento
L’emanazione del D.M. 14 maggio 2018 (il “Decreto”), inerente le linee guida per l’applicazione delle disposizioni sul Transfer Pricing, ha reso necessaria la predisposizione del nuovo Provvedimento, che sostituisce pertanto il precedente provvedimento n. 137654 del 29 settembre 2010. In particolare, l’art 8 del Decreto, prevede che con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate siano aggiornate le disposizioni relative alla documentazione in materia di prezzi di trasferimento e stabiliti i requisiti di idoneità della stessa.
L'art. 59 D.L. 50/2017 ha infatti modificato il comma 7 dell'art.110 del TUIR, sostituendo il riferimento al valore normale con una valutazione secondo cui si deve avere riguardo "alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili". Questa nuova formulazione è in linea con le linee guida OCSE, secondo l’aggiornamento del luglio 2017.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2020.
Documentazione
Come anticipato in premessa, l’art.1, comma 6 del D.Lgs.n.471/1997 prevede la non applicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, qualora il contribuente adotti un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate.
L’art.2, comma 4-ter del D.Lgs.n.471/1997, invece, prevede la non applicazione della sanzione di cui all’articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo, in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi passivi che eccede il valore normale, previste per l'esercizio della ritenuta, qualora in sede di controllo, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Il restyling del Masterfile e della Documentazione Nazionale, ne ha modificato il contenuto, allineandolo all’Action 13 del progetto BEPS dell’OCSE.
Il Masterfile fornisce una panoramica del business del gruppo multinazionale, inclusa la natura delle operazioni commerciali a livello globale, le politiche generali dei prezzi di trasferimento e l’allocazione a livello globale del reddito e delle attività economiche, al fine di consentire alle amministrazioni fiscali di valutare la presenza di un significativo rischio dei prezzi di trasferimento.
La documentazione nazionale fornisce informazioni più dettagliate relative a specifiche operazioni infragruppo, e focalizza l’attenzione sulle informazioni concernenti l’analisi dei prezzi di trasferimento relative a transazioni tra una impresa associata in un determinato Stato e le imprese correlate in Stati differenti.
Entrambi i documenti dovranno essere firmati dal legale rappresentante del contribuente (o da un suo delegato) mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e la consegna della documentazione all’Amministrazione Finanziaria dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla relativa richiesta.
È stata abolita la distinzione tra società holding, sub-holding e controllate. Tutte le società, infatti, dovranno disporre anche del Masterfile a partire dal periodo d’imposta 2020 (con facoltà di disporre del documento in lingua inglese).
Analogamente, anche le stabili organizzazioni di società non residenti nel territorio dello Stato e le società residenti con stabili organizzazioni all’estero dovranno assolvere gli oneri documentali, mediante la predisposizione del Masterfile e della Documentazione Nazionale.
Al fine di renderne meno oneroso l’accesso, per le piccole e medie imprese (PMI), con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, è stata prevista la facoltà di non aggiornare, nei due periodi d’imposta successivi quello a cui si riferisce la Documentazione Nazionale, i capitoli relativi alle operazioni infragruppo qualora l’analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e non abbia subìto modifiche significative.
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Servizi a basso valore aggiunto
Una delle principali novità del provvedimento è la disciplina dei servizi a basso valore aggiunto.
Con riferimento ai c.d. “servizi a basso valore aggiunto” di cui all’art. 7 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018, è prevista nel Provvedimento un’apposita sezione.
Con l’articolo 7, infatti, il decreto si è adeguato alle indicazioni OCSE in relazione al ricarico ritenuto congruo in presenza di servizi infragruppo ritenuti a “basso valore aggiunto”; il capitolo VII delle Guidelines OCSE 2017 contiene infatti, una sezione dedicata al trattamento dei c.d. ‘servizi a basso valore aggiunto (low valueadding services)’ nell’ambito delle analisi di transfer pricing.
Secondo quanto riportato al paragrafo 7.45 delle Guidelines OCSE, i servizi infragruppo a basso valore aggiunto sono quei servizi svolti da una o più entità di un gruppo multinazionale per conto di una o più entità del medesimo gruppo e che:
- abbiano natura di supporto;
- non siano parte dell’attività principale del gruppo multinazionale (ossia non favoriscano la creazione di attività profittevoli o contribuiscano ad attività economicamente significative del gruppo multinazionale);
- non richiedano l’uso di beni immateriali unici e di valore e non portino alla creazione di beni immateriali unici e di valore;
- non comportino l’assunzione o il controllo di un rischio sostanziale o significativo da parte del fornitore del servizio né tantomeno generino in capo al medesimo l’insorgere di un rischio significativo.
Secondo l’OCSE, una caratteristica rilevante del servizio infragruppo a basso valore aggiunto potrebbe essere il suo carattere c.d. routinario, unitamente al fatto che non produce un rilevante valore per il prestatore o il fruitore, e la sua inidoneità a generare un fatturato considerevole.