Con Risposta a interpello n 567 del 4 dicembre 2020 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle cessione di partecipazioni rivalutate durante il periodo di sospensione e in particolare specifica che il credito di imposta superiore a 5.000 euro deve essere indicato nel quadro RN rigo 14 alla voce altri crediti di imposta.
Essa specifica inoltre che devono intendersi superate, con riferimento ai crediti maturati a partire dal 2019, le indicazioni rese con altri documenti di prassi in merito all'utilizzo dei crediti di analogo tenore ad esempio quelle della risposta a interpello n. 24 pubblicata il 6 febbraio 2019.
L’istante dichiara di avere rivalutato nel 2018 una partecipazione iscritta in bilancio usufruendo delle disposizioni di cui all’art 1 commi da 940 a 950 della legge 145/2018.
Ha versato pertanto nel 2019 una imposta sostitutiva indicando nel Modello UNICO SC quadro RQ88 l’importo.
La suddetta partecipazione rivalutata è stata ceduta sempre nel 2019 a titolo oneroso e perciò è sorto in capo all’istante un credito di imposta pari alla imposta sostitutiva versata (ai sensi dell’art 3 comma 3 del DM n 86/2002) in quanto vi è stata l'inefficacia della rivalutazione.
L’istante riferendosi alle modifiche normative introdotte dall’art 3 commi da 1 a 3 del DL 124/2019 converitito dalla Legge 157/2019 osserva che il credito di imposta potrebbe essere compensato solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Non essendoci un campo apposito nel modello UNICO SC 2020 chiede se sia possibile usufruire del credito previa presentazione di una istanza, da trasmettere con PEC alla direzione delle entrate, decorsi dieci giorni dalla quale potrà utilizzare il credito mediante il canale telematico ENTRATEL con il codice tributo 1811 e l’anno 2019.
L’agenzia risponde che:
- Le disposizioni di cui all’art 1 commi dal 940 al 950 della legge 145/2018 consentono rivalutazioni dei beni e delle partecipazioni per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali
- La rivalutazione riguarda i beni iscritti in bilancio al 31 dicembre 2017 e comporta il pagamento di una imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e 12% per quelli non ammortizzabili
- La cessione a titolo oneroso del bene oggetto di rivalutazione durante il periodo di sospensione ossia in data anteriore a quello di inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione comporta il venire meno degli effetti fiscali della rivalutazione e la nascita di un credito di imposta pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva riferibile alla rivalutazione dei beni ceduti
- Per utilizzare tale credito è necessario tenere conto delle modifiche introdotte dall’art 3 del DL 124/2019 e in particolare «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge».
Inoltre essendo tali previsioni applicabili ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed essendo nel caso di specie il credito d'imposta maturato a seguito del pagamento dell'imposta sostitutiva e della successiva cessione a titolo oneroso della partecipazione, entrambi avvenuti nel corso del periodo d'imposta 2019, risulti applicabile, ai fini del suo utilizzo in compensazione, solo l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito stesso
Secondo l'agenzia è esclusa la presentazione di una apposita istanza, tenuto conto della modulistica attualmente in uso, secondo la quale il credito in esame può essere indicato nel quadro RN della dichiarazione nel campo deputato ad accogliere gli "altri crediti d'imposta" (rigo RN14, colonna 4 del modello Unico SC/2020).
Infine l'agenzia chiarisce che per effetto della compilazione di tale campo, il credito concorre alla liquidazione dell'Ires di periodo, eventualmente dando origine ad una eccedenza a credito, utilizzabile in compensazione esterna secondo le regole ordinarie.
Sono pertanto superate le indicazioni fornite con precedente risposta a interpello come sopra specificato relativamente ai crediti maturati a partire dal 2019.