Scade il 30 dicembre 2020 il termine di comunicazione del proprio domicilio digitale per i Revisori legali da adempiere utilizzando la sezione apposita del MEF reperibile a questo indirizzo: www.revisionelegale.mef.gov.it e secondo le ordinarie modalità telematiche.
Il termine del 30 dicembre riguarda anche l'eventuale aggiornamento di indirizzi PEC scaduti e sempre con le medesime modalità.
A stabilirlo è la Circolare n 23 del 3 dicembre 2020 della Ragioneria generale dello Stato avente ad oggetto “registro dei revisori legali – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese e dei professionisti”.
La circolare riepiloga le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (decreto n 76/2020 convertito con modificazioni) rispetto al DLgs n 82/2005 (CAD) per favorire l’accesso ai servizi in rete della PA da parte dei cittadini e imprese, accelerare l’interazione tra i soggetti coinvolti e rendere effettivo l’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali.
In merito ai revisori legali vediamo le implicazioni:
- Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione le novità introdotte prevedeono che “I revisori legali e le società di revisione legale iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro”. (art 16 comma 7 DL 185/2008 convertito in legge 2/2009 come modificato dal DL semplificazioni)
In sostanza viene integrato l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al registro dell’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente previsto dall’articolo 7, comma 1 lettera d-bis) del D.lgs. 39/2010 al fine di potenziare e rendere effettivo l’uso di strumenti di notificazione telematica, di comunicazione ed interscambio digitale tra amministrazione e utenti.
- Per quanto riguarda l’Inserimento dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti” tenuto dal Ministero dello sviluppo economico la novità introdotta dal decreto semplificazione prevede che “sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2”2. (art 6 bis comma 2 del CAD come modificato dal DL semplificazioni)
Pertanto, a seguito delle modifiche anche i revisori legali in quanto iscritti in un registro detenuto da una pubblica amministrazione andranno a popolare l'elenco INI-PEC che è una raccolta unica di indirizzi PEC di professionisti iscritti ad albi o registri.
La mancata comunicazione entro i termini della PEC ora domicilio digitale può dare luogo alla applicazione di sanzioni di cui all'art 24 comma 1 del DLgs 39/2010.