Con Provvedimento del 01.12.2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione (scaricabile qui) relativa all’agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa che intendono avvalersi dell’agevolazione relativa alla definizione dei versamenti sospesi.
La comunicazione deve essere presentata debitamente sottoscritta, entro il 21 dicembre 2020, e può essere trasmessa direttamente dal contribuente o tramite un intermediario:
- tramite PEC al seguente indirizzo: [email protected], per i soggetti che svolgono attività economiche e gli intermediari
- tramite PEC all’indirizzo: [email protected] oppure tramite e-mail all’indirizzo: [email protected] per i contribuenti che non svolgono attività economiche.
In ogni caso alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del contribuente, ed è fatto comunque obbligo al contribuente di conservare copia della comunicazione debitamente sottoscritta.
In caso di errore, è possibile presentare una nuova comunicazione, sempre entro il 21 dicembre, in sostituzione della comunicazione precedentemente trasmessa.
Ricordiamo che in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, l’articolo 42-bis, comma 1, del Decreto Agosto n. 104/2020 riconosce la definizione agevolata per i versamenti tributari e contributivi ancora dovuti dai contribuenti aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, disponendo che per tali soggetti:
- i versamenti dei tributi
- nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali
- e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, possano essere effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data.
Inoltre, con la stessa disposizione, il legislatore ha anche concesso la possibilità di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi (articoli 126 e 127 del Dl “Rilancio”), della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili (articolo 97, Dl “Agosto”).
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.