Il Decreto Ristori Quater, (DL 157 del 30.11.2020) all'articolo 9 , rinnova le nuove mensilità di dicembre le indennità da 1000 euro per i lavoratori dipendenti precari ( stagionali e termine nel turismo e spettacolo, intermittenti, autonomi occasionali , venditori porta a porta) che sono da richiedere , solo per chi non ne ha mai ottenute in precedenza, entro il 15.12.2020. Nel messaggio 4589 del 4 dicembre l'inps comunica pero che la procedura telematica non è stata ancora aggiornata e preannuncia una circolare completa a breve.
Vedi i dettagli su chi ha diritto in Indennità COVID per dicembre domande in stand by
L'ultimo comma dello stesso articolo del Ristori Quater prevede inoltre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande delle indennità istituite dall’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, Decreto Agosto, "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto", ossia entro la stessa data il 15.12.2020.
ATTENZIONE La proroga non opera per l'indennità a favore dei lavoratori marittimi, che non era regolata dall'art. 9 del Decreto Agosto, bensi dall'art. 10.
Vedi il riepilogo di tutti i requisiti per i bonus del Decreto Agosto nell'articolo "DL Agosto disponibile la domanda telematica domanda".
Invece la procedura per richiedere il bonus del Ristori 1 è stata resa disponibile da poco ed e ancora attiva , fino al 18 dicembre . Gli importi sono infatti ancora tutti da ricevere.
La situazione per le domande è abbastanza intricata, facciamo un breve riepilogo.
Ricordiamo le categorie di lavoratori sono le stesse interessate dalle indennità 1000 euro del Decreto Agosto e del Decreto Ristori 1 :
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo.
L'unico requisito che cambia è il periodo di disoccupazione che bisogna soddisfare:
- la norma del decreto Agosto richiede la mancanza di contratti tra il 1.1.2019 e il 17.3.2020;
- il Decreto Ristori dalla stessa data fino al 29 .10.2020,
- il Decreto Ristori Quater dalla stessa data al 30.11.2020
PROVVEDIMENTO | REQUISITO ASSENZA DI LAVORO | SCADENZA DOMANDE |
Indennità Decreto Agosto n. 104/2020 | rapporto di lavoro cessato tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020,
| 15 dicembre 2020 |
Indennità Decreto Ristori n. 137/2020 | rapporto di lavoro cessato tra il il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 | 18 dicembre 2020 |
Indennità Decreto Ristori Quater n. 157/2020 | rapporto di lavoro cessato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 | 15 dicembre 2020 |
Dato che questo decreto, come il precedente Ristori 1 garantiva in automatico la nuova mensilità a coloro che l'avevano ricevuta già con il decreto Agosto , ed essendo le categorie le stesse, con l'unica modifica dell'ampliamento del periodo di disoccupazione, sembra di poter dedurre, a rigor di logica, che chi richiede ora il bonus del dl agosto debba poter ricevere in automatico anche la mensilità prevista dal dl Ristori ( novembre) e la nuova appena istituita dal Ristori Quater per dicembre (fatto salvo il
possesso degli altri requisiti ) cosi come succederà per chi ha fatto la domanda nei termini.
Necessario ovviamente attendere conferma dalle istruzioni operative dell'INPS a questo riguardo, che si auspica non arrivino all'ultimo momento come successo in precedenza..