Con Risoluzione n 75/E del 1° dicembre l’Agenzia delle entrate risponde ad una consulenza giuridica concernente il trattamento IVA nei servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto.
Una società istante chiede chiarimenti sull’IVA applicabile ai servizi sostitutivi di mensa aziendale, resi a mezzo di buoni pasto, riferendo che le proprie consociate vendono tali servizi ai datori di lavoro e stipulano convenzioni con soggetti come le mense aziendali e interaziendali.
Tali mense sono autorizzate ad accettare i buoni pasto per la somministrazione ai dipendenti di alimenti e bevande.
Le mense, una volta ricevuti tali buoni li presenteranno alle consociate per il rimborso previa emissione di fattura.
L'Agenzia chiarisce che con decreto MISE n 122/2017 sono individuati:
- gli esercizi commerciali presso i quali potrà essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso con buoni pasto,
- le caratteristiche dei buoni,
- il contenuto degli accordi tra le società di emissione di buoni
- i titolari degli esercizi commerciali.
Lo stesso decreto chiarisce l’esistenza dei due distinti rapporti come enunciati anche dall’istante:
- uno tra la società emittente buoni pasto e il datore di lavoro
- l’altro tra società emittente e mensa aziendale o interaziendale
L’agenzia chiarisce che nel primo rapporto alla somministrazione di alimenti e bevande presso le mense aziendali si applica l’aliquota del 4% (come previsto dal n. 37 della Tabella A parte II del DPR 633/72)
L’art 75 del decreto IVA prevede che l’aliquota sia applicabile anche se la somministrazione è resa in dipendenza di contratti anche di appalto aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale sempre che siano commesse da datori di lavoro
In proposito l'agenzia fa riferimento anche ad altri suoi documenti di prassi ossia alla risoluzione 35 del 2001 e alla risoluzione 202 del 2002 che tra l'altro ha chiarito il concetto di mensa aziendale.
La mensa aziendale è quella la cui gestione è data in appalto ad impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dalla azienda a prescindere dal luogo in cui si trova, l'appaltatore deve assumere obbligo di fornire la prestazione solo ai dipendenti del soggetto appaltante.
Nel primo caso l'agenzia chiarisce che la base imponibile da assoggettare a Iva con l’aliquota ridotta del 4% è costituita dal prezzo convenuto tra le parti, a prescindere che questo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale del buono pasto.
In merito al secondo rapporto invece si chiarisce che l'aliquota è al 10% (ai sensi del disposto di cui al n. 121 della Tabella A del PDR 633) e che la società di emissione applica una percentuale di sconto incondizionato sul valore nominale del buono.
La base imponibile è data applicando la percentuale di sconto al valore facciale e scorporando dall'importo ottenuto l'imposta in esso compresa mediante le percentuali di scorporo IVA indicate nel comma 4 dell'art 27 del decreto iva.