Con riferimento alle richieste di rateazione delle cartelle di pagamento, presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del DPR n. 602/1973, non è necessario documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo non superiore a 100.000 euro (e non 60.000 euro).
Inoltre, relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento a queste richieste di rateazione, viene incrementato da 5 a 10 il numero di rate il cui mancato pagamento (anche non consecutive) nel periodo di rateazione, determina la decadenza dalla dilazione (comma 4).
E' quanto prevede l'articolo 7 del Decreto Ristori quater.
In questo modo, come indicato anche nella relazione tecnica al decreto, questo consentirà di semplificare, nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica, l’accesso all’istituto della rateizzazione che rappresenta la principale modalità di estinzione dei debiti affidati alla riscossione coattiva. Tenendo conto che già a normativa attuale, i dinieghi alle istanze di dilazione per insussistenza della situazione di difficoltà finanziaria rilevata dalla documentazione presentata a corredo della richiesta di rateizzazione sono assolutamente marginali, innalzamento della soglia a 100.000 euro nmon comporterà effetti finanziari ma consentirà, al contrario, di semplificare ulteriormente per tutto il 2021 l’accesso all’istituto della rateizzazione eliminando così oneri amministrativi ai cittadini alle imprese nonché all’Agente della riscossione.
Sempre l'art. 7 del Decreto Ristori quater, intervenendo sulla disciplina della dilazione di pagamento di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, ha inoltre previsto a regime, a partire dai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020:
- che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione, e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
- non possono essere dilazionate le somme oggetto di verifica ai sensi ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento), se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta di dilazione.
- che, il pagamento della prima rata, determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Infine, si prevede:
- la possibilità di rateizzare nuovamente i carichi per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del decreto Cura Italia n.18/2020 (anteriormente all'8 marzo 2020 o 21 febbraio 2020 per le persone fisiche con residenza, sede legale o operativa nelle zone rosse), purché la richiesta di rateazione sia presentata entro il 31 dicembre 2021 e senza necessità di saldare le rate scadute alla data di presentazione della relativa richiesta (comma 5). Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le stesse disposizioni previste dal comma 4.
- la disposizione che consente di accordare nuove dilazioni in relazione ai debiti per i quali, al 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni agevolate, è estesa anche ai debiti per i quali, alla medesima data, è venuta meno l’efficacia delle rottamazioni “prime edizioni” (articolo 6, Dl n. 193/2016; articolo 1, comma 4 e seguenti, Dl n. 148/2017).